È stato pubblicato in G.U. il dl. 22/10/2016 n. 193, recante le disposizioni in materia fiscale collegate alla Legge di bilancio 2017.
Queste alcune delle novità di maggior rilievo.
– Abolizione di Equitalia – Dal 1° luglio 2017, come sappiamo tutti, verrà eliminata l’“odiata” Equitalia, ma la riscossione delle imposte, certo non meno sgradita, passerà all’Agenzia delle Entrate–Riscossione, un nuovo ente pubblico economico che subentrerà a titolo universale in tutti i rapporti di Equitalia, compresi naturalmente quelli con il personale dipendente.
Sarà approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri lo statuto del nuovo Ente, che avrà in ogni caso autonomia organizzativa e patrimoniale e dovranno inoltre essere approvati annualmente gli obiettivi dell’Ente di Riscossione e le strategie per l’incasso dei crediti tributari.
Anche gli enti locali potranno comunque avvalersene con deliberazione adottata entro il 1° giugno 2017.
– Rottamazione cartelle – I carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 potranno essere definiti versando le imposte e gli interessi dovuti, con esclusione perciò delle sanzioni, fermo il pagamento dell’aggio di riscossione e il rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento e di eventuali procedure esecutive.
Nell’agevolazione, oltre alle imposte, sono compresi i contributi Inps e l’Iva e per avvalersene il contribuente deve presentare un’istanza entro il 22/1/2017, in risposta alla quale Equitalia indicherà l’ammontare degli importi dovuti, che potranno essere versati anche a rate. In ogni caso, le prime due rate devono essere pari ad 1/3 ciascuna dell’ammontare complessivo e la terza e la quarta non possono essere inferiori ad 1/6 ciascuna sempre delle somme complessivamente dovute; infine, la scadenza della terza rata non può superare la data del 15/12/2017 e quella della quarta la data del 15/3/2018.
Sono incluse anche le cartelle per le quali il contribuente ha già rateizzato l’importo dovuto, ma si potrà essere ammessi al beneficio soltanto nel caso in cui vengano rispettate le scadenze di pagamento della rateazione del periodo 1 ottobre-31 dicembre 2016.
Quanto alle cartelle esattoriali recanti l’iscrizione a ruolo delle multe stradali, le sanzioni sono comunque dovute, mentre non si applicheranno eventuali somme aggiuntive.
– Trasmissione trimestrale dei dati iva – Allo scopo di ridurre l’evasione dell’iva, lo Spesometro (è uno strumento di tortura ormai ben noto…) dovrà essere presentato trimestralmente e non più con cadenza annuale.
Dovranno pertanto essere inviati i dati relativi a tutte le fatture emesse e a quelle passive, riguardanti cioè gli acquisti di beni e servizi; in più, dovranno essere comunicati gli esiti delle liquidazioni periodiche dell’Iva, in modo che l’Agenzia delle Entrate possa controllare il concreto versamento dell’imposta eventualmente dovuta.
Nel caso in cui dall’esame di tali comunicazioni non emerga il relativo versamento, il Fisco chiederà al contribuente i motivi connessi all’omissione con l’invito a regolarizzare la posizione.
Sarà dunque necessario aggiornare sempre più tempestivamente la contabilità in tempo reale e a questi fini si rivelerà ancor più efficace il nostro Portale Skynet.
– Proroga della trasmissione telematica dei corrispettivi dei distributori automatici – E’ stato differito al 1° aprile 2017 l’obbligo di memorizzare elettronicamente, e trasmettere telematicamente, i dati dei corrispettivi connessi alla cessione di beni mediante distributori automatici.
Il direttore dell’Agenzia delle Entrate dovrà indicare soluzioni che consentano di mitigare l’impatto della disposizione sugli apparecchi distributori già in uso garantendo in ogni caso la sicurezza e l’inalterabilità dei dati dei relativi corrispettivi.
– Proroga della Voluntary disclosure – Sono stati riaperti i termini per usufruire della Voluntary disclosure: saranno sanabili le violazioni commesse sino al 30/9/2016 ma la procedura dovrà essere attivata entro il 31/7/2017, e tuttavia saranno esclusi i contribuenti che si sono già avvalsi in precedenza della stessa agevolazione.
È “saltata” invece l’ipotesi di regolarizzare il “denaro contante” detenuto in cassette di sicurezza, o più semplicemente “sotto il materasso” (ipotesi connessa alla stima secondo cui in Italia sono “nascosti” circa 150 miliardi di euro in contanti).
– Dichiarazione integrativa “a favore” – Anche con l’intento di superare il principio sancito da una recente sentenza della Cassazione a SS.UU. che lo impediva, sarà possibile presentare dichiarazioni integrative a favore del contribuente (quando cioè emerga un minor debito di imposta, o un maggior credito) anche dopo la scadenza dell’anno successivo al termine di presentazione del mod. Unico ed entro il termine ordinario per notificare gli accertamenti.
In tale ipotesi, in ogni caso, dell’eventuale credito tributario emergente si potrà usufruire in compensazione a partire dall’anno di imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa (il c.d. ravvedimento operoso), mentre per l’iva il credito potrà essere portato in detrazione in sede di liquidazioni periodiche o di dichiarazione annuale.
Vedremo quale sarà il testo che uscirà dall’esame parlamentare.
(Studio Associato)
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