Vorrei qualche chiarimento sul trattamento fiscale del CUP in farmacia, sia per il cliente che per noi stessi, dal momento che nella mia regione si è finalmente concluso il nuovo accordo.

L’argomento è stato oggetto di ben due interventi della Federfarma (Cir. Prot. UTP.LC 14968/354/F7/PE del 06/07/2004 e Cir. Prot. UTP.LC 5930/140/F7/PE del 05/04/2012) ma anche di una nota dell’Agenzia delle Entrate (n. 11184/2004) commentata nella prima delle due circolari appena citate.
Concordiamo sostanzialmente con le conclusioni raggiunte in tali documenti che quindi possiamo riassumere brevemente.
Accordi di questo genere prevedono normalmente, come noto, l’effettuazione da parte della farmacia appunto del servizio di prenotazione di esami clinici e/o visite specialistiche a favore del cliente, con riscossione in farmacia del relativo ticket in nome e per conto della ASL, ma anche dell’eventuale compenso riconosciuto dall’Asl alla farmacia stessa.
A fronte del ticket, che quest’ultima incassa dal cliente – lo ribadiamo – in nome e per conto della ASL deve essere rilasciata una ricevuta (intestata alla farmacia e progressivamente numerata, e però in ogni caso completa dell’indicazione delle generalità del paziente e del tipo di prestazione sanitaria oggetto di prenotazione): qui in ogni caso il ticket è in esenzione da IVA (art. 10 n. 18) D.P.R. 633/72).
Il documento, per inciso, può essere validamente utilizzato dal cliente anche ai fini della detrazione fiscale della spesa sanitaria nella sua dichiarazione dei redditi; è infatti pacifico che tra le spese sanitarie detraibili va annoverato anche “l’importo dei ticket pagati se le spese (…) siano state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” (cfr. in tal senso: Appendice Fascicolo 1- Istruzioni Unico 2016 voce “Spese sanitarie”).
Ma l’incasso dei ticket non rileva nella contabilità della farmacia – salvo che per gli aspetti che chiariremo tra breve – ma non ai fini delle imposte dirette, e neppure, come detto, ai fini dell’Iva: si tratta, infatti, di somme escluse dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, comma 1, n. 3) del D.P.R. 633/72) perché non di pertinenza della farmacia come tale, ma semplicemente da questa incassate e detenute in deposito in nome e per conto della ASL.
D’altro canto questi corrispettivi costituiscono un acconto sull’importo che la farmacia avrà diritto a riscuotere dalla ASL per le forniture di farmaci in regime di SSN; il che comporta che la farmacia: a) dovrà battere lo scontrino fiscale per ogni ticket riscosso nell’ambito della gestione del CUP e trattenuto a titolo di acconto sul totale dovuto dalla ASL; b) alla presentazione della DCR, dovrà battere (conformemente alla procedura indicata nella circolare del Ministero delle Finanze n. 74/343246 del 6 luglio 1983) uno scontrino con l’indicazione “corrispettivo non pagato” (c.d. “a credito”) per l’importo pari alla differenza fra il totale del rimborso risultante dalla DCR per il mese di riferimento e gli acconti incassati come ticket nello stesso mese; c) dovrà emettere parimenti – all’atto dell’effettivo pagamento da parte della ASL della stessa DCR – uno scontrino definitivo di eguale ammontare.
I ticket incassati dovranno poi essere comunicati al sistema TS ai fini della dichiarazione pre-compilata, come precisa il Decreto del Ministero Economia e Finanze del 31/07/2015 (all. 2.1.1.) e ancor meglio il collegato Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate recante la stessa data, che al punto 1.4 – tra le tipologie di spesa ricomprese nell’obbligo della comunicazione – indica i “ticket per l’acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio sanitario Nazionale”.
Quanto, infine, ai compensi eventualmente corrisposti dall’ASL alla farmacia per l’espletamento del servizio, devono essere fatturati e assoggettati a Iva ad aliquota ordinaria (22%) consistendo in prestazioni di servizi derivanti da un obbligo contrattuale; stesso trattamento, inoltre, per gli eventuali importi extra-ticket pagati dal cliente alla farmacia come remunerazione del servizio reso, per i quali potrà/dovrà essere emesso uno scontrino in luogo della fattura e che tuttavia – difettando evidentemente della natura di spesa sanitaria – non daranno diritto ad alcuna detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi e, conseguentemente, non rileveranno neppure ai fini dell’obbligo di comunicazione al sistema TS.

(stefano civitareale)

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