Con una norma introdotta dalla legge di conversione del decreto legge sugli enti locali, è stata prevista la riammissione alla rateazione di somme per le quali era stata concessa ai contribuenti una dilazione del pagamento dei debiti tributari che siano invece decaduti dal beneficio alla data del 1° luglio 2016 per non aver versato alcune rate (pertanto, ove la decadenza si sia verificata successivamente a tale data, questa misura di favore sarà inaccessibile).
Non sono inoltre ammessi i contribuenti che abbiano già usufruito di precedenti disposizioni di remissione in termini di rateazioni per i quali erano decaduti approvate nel 2014 (dilazioni scadute entro il 31 dicembre 2014) e nel 2015 (soggetti decaduti nei 24 mesi precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 156/2015).
La nuova dilazione – che riguarda sia gli importi dovuti a seguito di notifiche di cartelle di pagamento che quelli connessi alla definizione di accertamenti notificati dall’Agenzia delle Entrate – deve essere richiesta con istanza da presentare entro il termine perentorio del 20 ottobre 2016 e può essere concessa sino a un massimo di 72 rate, mentre chi aveva ottenuto una rateazione più lunga potrà ottenere lo stesso numero di rate approvate in precedenza.
Si decade dalla nuova rateazione in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
Con lo stesso provvedimento è stato anche elevato ad Euro 60.000,00 (il precedente era di Euro 50.000,00) il limite per il quale chiedere la rateazione in 72 rate senza dover produrre alcuna giustificazione, mentre per debiti maggiori sarà necessario provare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.
(stefano lucidi)
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