Ho letto con molto interesse il Vs. commento sulla sentenza del Consiglio di Stato relativa ai punteggi aggiuntivi spettanti ai rurali, perché è un problema che mi riguarda molto da vicino.
Sono infatti una farmacista con 35 anni di anzianità professionale di cui 13 come gestore di farmacia rurale, ho partecipato al concorso straordinario insieme a 2 colleghe sia in regione Liguria che in Piemonte e ci siamo classificate bene con 42,00 punti.
Io però ho potuto inserire solo 35 punti, mentre secondo questa sentenza ne avrei  avuto molti di più e perciò la domanda è: cosa posso fare? Ammesso che rivedano le graduatorie, devo sempre restare in associazione con tutte e due o posso restare in graduatoria con una soltanto, visto che con la terza collega abbiamo grossi problemi?

Le graduatorie approvate dalla Regione Liguria e dalla Regione Piemonte sono ormai definitive, essendo infatti decorso il termine per proporre ricorso al TAR (60 giorni dalla pubblicazione sul BUR) o al Presidente della Repubblica (120 giorni), e quindi non possono essere ora “rivisitate” neppure sulla base della (molto opinabile) sentenza del CdS da Lei richiamata, che, come state tutti vedendo, ha generato l’apertura di “tavoli” su fronti diversi e nessuno può sapere se e come finirà, anche se – a meno di una (improbabile) pronta soluzione legislativa pro o contro la tesi del CdS – è sicuro che il Consiglio di Stato, se non altro per il concorso siciliano, sarà costretto a rioccuparsene
In ogni caso, per poter continuare nella Sua/Vs. duplice avventura – che però dovrebbe essere ormai conclusa in ambedue i concorsi, per essere già scaduti i 180 giorni concessi dal bando per l’apertura della farmacia (eventualmente) assegnatavi, ovvero dovreste essere nelle condizioni di partecipare nell’uno e/o l’altro al 2° o 3° interpello – siete costrette a tenere in piedi la Vs. compagine nello stesso assetto in cui avete originariamente partecipato ai due concorsi.
Infatti, l’“uscita” anche di una delle due Sue colleghe – che si concretizzerebbe evidentemente nella mancata sua partecipazione al rogito di formazione della società destinata (secondo l’opzione sia della Liguria che del Piemonte) ad assumere la titolarità dell’esercizio che già Vi sia stato o possa in prosieguo esservi assegnato – comporterebbe l’esclusione dall’una e/o l’altra graduatoria e dunque dall’intera relativa procedura concorsuale.

 (gustavo bacigalupo)

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