Sono stato gestore provvisorio di sede rurale dal 2004 al 2010. A tale data la farmacia è stata assegnata a una collega vincitrice di regolare concorso e diventata perciò titolare dell’esercizio.
Nell’anno corrente (2016) la ASL di appartenenza esige dalla collega titolare differenze contabili da verifiche su DCR dell’anno 2006 e che andranno ad essere decurtate dall’importo da liquidare alla farmacia con la DCR del prossimo mese di ottobre. Ribadendo che nel 2006 ero gestore della farmacia, è corretta la procedura dell’ASL che impone all’attuale titolare di sanare differenze contabili della gestione precedente e risalenti al 2006? Qual è il termine massimo entro il quale la ASL può contestare differenze contabili riscontrate in DCR?
L’art. 4, comma 12, della Convenzione (Dpr. 371/1998) prevede che gli uffici competenti rettifichino d’ufficio – con contestuale motivata comunicazione alla farmacia – tutti gli errori contabili, compresi quelli relativi alla quota di partecipazione alla spesa farmaceutica da parte dell’assistito, i diritti addizionali o quant’altro previsto dalla normativa vigente, fatto salvo il diritto della farmacia di ricorrere alla Commissione farmaceutica competente a pronunciarsi in merito ad ogni irregolarità o inosservanza dell’accordo.
Le differenze contabili cui Lei fa riferimento, pertanto, una volta accertate e comunicate alla farmacia (la quale può evidentemente controdedurre denunciando eventuali irregolarità sulle verifiche effettuate, o ricorrere appunto alla Commissione), possono essere addebitate alla farmacia stessa dalla Asl nel periodo prescrizionale ordinario decennale, che è quello applicabile alla vicenda in esame.
La Convenzione fa dunque sempre riferimento alle “farmacie” ed è per questo che la Asl chiede all’attuale titolare di sanare quelle differenze contabili riscontrate nella gestione precedente, e perciò, se le rettifiche sono corrette, il titolare ha una duplice scelta: contestare l’addebito dal punto di vista soggettivo, tenuto conto della mancata identità tra contravventore e soggetto chiamato al rimborso, oppure agire in rivalsa per il relativo importo nei confronti del gestore provvisorio, previa comunicazione a quest’ultimo delle rettifiche.
Probabilmente sarà proprio questa seconda l’opzione che prediligerà l’attuale titolare, perché potrebbe forse rivelarsi per lui anche la più semplice.
(stefano lucidi)
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