La farmacia-impresa individuale, che per lo svolgimento dell’attività si avvalga, a parte il lavoro del suo titolare, soltanto dell’opera di un collaboratore (anche un familiare dell’imprenditore) con mansioni tuttavia puramente esecutive, non sarebbe soggetta ad Irap.
Questo è l’ultimo arresto della giurisprudenza di legittimità sul tema (Cass. Sez. VI, Ord. 17.429 del 30/08/2016) e potrebbe segnare – ma, almeno per le farmacie, il condizionale è d’obbligo per quel che diremo in prosieguo – un altro punto a favore delle piccole imprese, in attesa che il legislatore riscriva in una chiave più trasparente, come è auspicabile, le regole di questo tributo.
La pronuncia citata richiama il principio che qualche giorno prima era stato fatto proprio dalle Sezioni Unite (n. 9.451 del 10/05/2016) e per il quale non scatterebbe il pagamento dell’imposta in caso di utilizzo di un collaboratore che presti la propria opera in via non occasionale, ma sempre esplicando mansioni di natura meramente esecutiva.
E tale conclusione – continuano le Sezioni Unite – non vale solo per gli esercenti arti e professioni ma anche per quelle figure “di confine”, come i piccoli commercianti (e il pensiero non può non correre alle tante piccole farmacie…), che, pur avendo la “patente” di imprese (assoggettabili per ciò stesso all’Irap senza necessità di ulteriori indagini), condividono con costoro il carattere della prevalenza del lavoro del titolare sugli altri “fattori della produzione” (art. 2083 c.c.).
Ma lo stesso principio – ed ecco l’ennesimo salto di qualità recato da quest’ultimo provvedimento della Cassazione – vale anche se l’unico collaboratore operi in regime di impresa familiare nel quadro dell’art. 230-bis c.c., e dunque l’ordinanza ribalta per questo aspetto la posizione della Corte, ribadita anche ultimamente (Sez. VI, ord. 12.616 del 17/06/2016), secondo la quale invece la presenza di un collaboratore familiare comporterebbe in ogni caso l’assoggettamento al tributo.
Naturalmente è un po’ troppo presto per cantare vittoria e proporre istanze di rimborso a go-go: occorre prima attendere il consolidamento di questo nuovo ma inatteso indirizzo degli Ermellini (e non saremmo sorpresi se nel frattempo il legislatore anticipasse l’opera del Foro…).
Per di  più, soffermandoci ora sulle farmacie, ci pare che allo stato attuale – se il collaboratore familiare è un farmacista – le speranze di non pagare l’odiato balzello si riducono probabilmente al lumicino, dato che in tale evenienza sarebbe certo molto complicato considerare le sue mansioni come puramente esecutive, sembrando infatti indubitabile che la sua attività, per dirla con le stesse parole della Suprema Corte, si combini con quel che è il proprium della specifica professionalità espressa nella farmacia e che quindi apporti effettivamente, almeno in astratto, quel “qualcosa in più” rispetto all’attività personale del titolare, cui fatalmente deve poi ricondursi l’insorgenza dell’obbligo del pagamento del tributo.
Inoltre, proprio per le farmacie, si pone per altro verso una questione ancora non risolta (ma forse neppure mai davvero affrontata …), e cioè quella della rilevanza della dimensione e dell’ubicazione dell’immobile in cui è esercitata l’attività, che nella gran parte delle vicende concrete potrebbe far sì che – anche per il “piccolo farmacista” privo di collaboratori ovvero con un collaboratore (familiare o meno) che esplichi esclusivamente mansioni esecutive – si riscontri quella dotazione di beni strumentali che secondo l’id quod plerumque accidit eccede il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione,  e che rappresenta secondo l’insegnamento della Suprema Corte uno dei requisiti per l’assoggettamento all’Irap.
Insomma, se in questa rapida analisi siamo riusciti a farci comprendere, i dubbi – soprattutto per le farmacie – sono e restano realisticamente più di uno e per giunta si affacciano da più lati, e quindi (anche) per questo sarebbe opportuno, come dicevamo, che il legislatore vi ponga mano una volta per tutte.

(stefano civitareale)

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