Volendo iniziare a praticare la foratura all’orecchio, vi chiedo se normativamente ci sia differenza tra l’atto della foratura all’orecchio e quella del piercing.

La regolamentazione in materia è essenzialmente di competenza regionale e per la regione Marche hanno provveduto recentemente la L. R. Marche n. 38 del 18/11/2013 e il relativo regolamento di attuazione (n. 2 del 09/05/2016).
I due provvedimenti (che Le alleghiamo per una pronta consultazione) disciplinano in dettaglio tutti gli aspetti dell’esercizio dell’attività di tatuaggio e di “piercing” (amministrativi, igienico-sanitari, professionali, strumentali ecc.), demandandone la vigilanza ai Comuni e, per quel che concerne i requisiti igienici e sanitari, alle AA.SS.LL. (art. 10, comma 1, L.R. 38/2013).
Ora, per quel che qui ci interessa, l’art. 2, comma 10, del regolamento dispone chiaramente che “Nelle farmacie, nei negozi di oreficeria, nelle gioiellerie o nei punti vendita di bigotteria è consentita solo la pratica del piercing esclusivamente sul lobo auricolare con attrezzatura monouso, ferma restando l’asepsi della cute” (ma in altre regioni l’area dei soggetti legittimati al piercing non è così ampia, anche se la farmacia in pratica vi è sempre prevista…).
In effetti, anche se il “foro all’orecchio” – come si evince dall’ art. 2, comma 1, lett. b) L.R. 38/2013: “per piercing si intende il trattamento finalizzato all’inserimento di anelli e metalli di diversa forma e fattura in varie zone del corpo” – appartiene a stretto rigore a tale categoria, l’intervento in cui consiste, per le caratteristiche della parte del corpo sulla quale viene praticato, non è cruento e può essere eseguito, come afferma il regolamento (art. 6, comma 1, lett. d) e comma 5), anche mediante l’uso di dispositivi meccanici di foratura che garantiscano le necessarie condizioni di igiene e sicurezza; per questo motivo la foratura auricolare è l’unico “piercing” praticabile in assenza delle stringenti condizioni igienico-sanitarie e dei requisiti previsti dalla richiamata normativa per interventi più profondi.
Per concludere, se nelle farmacie delle Marche – ma ci pare che anche le altre normative regionali siano nello stesso senso – è consentito senz’altro praticare “fori alle orecchie” sempre naturalmente in condizioni di igiene e sicurezza e con l’utilizzo di dispositivi meccanici di foratura, non è però ammesso altro tipo di intervento del genere “piercing”  né tantomeno tatuaggi, e questo – considerata la categoricità della disposizione di cui all’art. 2, comma 10 della legge regionale – neppure se si attrezzassero ad hoc secondo la richiamata normativa per i vari profili amministrativi professionali, igienico-sanitari, ecc.

(stefano civitareale)

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