Il problema della valicabilità o invalicabilità del “muro” dei 35 punti, che, come si ricorderà, è insorto/può insorgere in alcuni concorsi straordinari a seguito della sentenza del CdS n. 5667 del 14/12/2015, è tornato – per la prima volta da allora – all’esame del Supremo Consesso e in questo caso del CGA, che è il CdS sul territorio siciliano.
Il CGA doveva qui decidere sull’istanza di sospensione – prodotta da alcuni partecipanti al concorso straordinario siciliano – dell’ordinanza cautelare del Tar Sicilia n. 752 del 2016, che a sua volta, sul ricorso di altri concorrenti, aveva sospeso la graduatoria siciliana, pur se ancora “provvisoria”.
I giudici palermitani, considerato ammissibile il ricorso (senza peraltro accennare minimamente alla “provvisorietà” del provvedimento impugnato), avevano giudicato le censure dedotte “assistite da adeguato fumus boni juris alla luce di quanto condivisibilmente deciso – con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame – dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015”, accogliendo quindi la domanda cautelare di sospensione della graduatoria “ai fini della rideterminazione del punteggio attribuito ai ricorrenti”, e così indicando verosimilmente alla Regione di tener conto nella graduatoria definitiva degli assunti del CdS.
Ma il CGA ha pensato ora diversamente, ritenendo infatti:
– di “dubbia ammissibilità” il ricorso introduttivo al Tar “con particolare riferimento al non ancora consumato potere provvedimentale definitivo dell’Amministrazione”: in pratica, una graduatoria “provvisoria” potrebbe essere perfino rivoluzionata nella fase di conversione in “definitiva” (e, chissà, magari proprio nella direzione invocata dai ricorrenti…), e perciò di per sé una graduatoria “provvisoria” non sembrerebbe – appunto perché tale – poter ledere chicchessia;
– “meritevole di approfondimento” la questione della “estendibilità della ratio della decisione del Consiglio di Stato richiamata nell’ordinanza cautelare appellata”: il CGA non è dunque sicuro che un principio enunciato per un concorso ordinario possa ritenersi estensibile tout court ai concorsi straordinari banditi ai sensi del decreto Cresci Italia, ma questo francamente potrebbe rivelarsi più che altro un escamotage che preluda a un ripensamento della tesi per la verità molto discutibile (come abbiamo ampiamente osservato in altre circostanze) elaborata dal CdS nella citata decisione 5667/2015;
– che però, in ogni caso, “nella comparazione degli interessi deve ritenersi prevalente quello pubblico alla tempestiva conclusione della procedura concorsuale”.
Di qui la riforma dell’ordinanza del Tar e il rigetto dell’originaria istanza di sospensione della graduatoria “provvisoria”, ed è un provvedimento che tutto sommato lascia le cose come stanno e va sol per questo condiviso, perché è soltanto da quella “definitiva” che possono derivare eventuali pretese azionabili.
Come vediamo, il CdS ha insomma guadagnato tempo, forse preparandosi a discostarsi dal suo recente e ormai famoso precedente, magari semplicemente per circoscriverne l’ambito applicativo ai concorsi ordinari (e già questo, ci pare, vorrebbe dire parecchio per i “rurali”…).
(gustavo bacigalupo)
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