Il D.L. n. 113 del 20 giugno 2016 (il c.d. decreto Enti Locali), convertito con la l. n. 160 del 7 agosto 2016, stabilisce che a decorrere dal 1 gennaio di quest’anno il pagamento delle tasse automobilistiche regionali, dovute sui veicoli concessi in locazione finanziaria (leasing), fa carico in via esclusiva agli utilizzatori del mezzo fino alla data di scadenza del contratto medesimo.
Il gettito del tributo è perciò destinato alla regione in cui risiede l’utilizzatore e non più a quella in cui ha sede la Società di leasing.
E’ tuttavia prevista la responsabilità in solido della società di leasing, ma soltanto nel caso particolare in cui quest’ultima abbia provveduto (in luogo degli utilizzatori) al pagamento cumulativo, secondo le modalità stabilite dagli enti competenti, delle tasse dovute per l’intero periodo di durata del contratto di leasing.

(valerio salimbeni)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!