Tra le farmacie ad oggi aperte con il concorso straordinario risultano sas come forme societarie, oppure sono tutte snc?
Per quel che ci consta, salvi tre o quattro casi in cui alla sas è stata data via libera dal Comune (che non ha potuto o voluto evidentemente porsi grandi interrogativi al riguardo…), ad oggi risultano costituite tutte snc, avendo prevalso il “timore” – e in qualche circostanza l’amministrazione comunale ha espresso in termini univoci il proprio avviso contrario – che la sas non possa essere riconosciuta titolare della farmacia per il riferimento contenuto nel comma 7 dell’art. 11 del dl. Cresci Italia alla “gestione associata” dell’esercizio.
Al socio accomandante è infatti precluso dal codice civile il compimento di qualsiasi atto di gestione e questo – secondo la tesi prevalente, sulla quale tuttavia è lecita qualche perplessità – sarebbe ragione sufficiente per ritenere inconfigurabile la sas come titolare di una farmacia conseguita da più concorrenti in forma associata (anche se, come noto, l’Emilia Romagna, seguita ora dal Lazio, pretende di riconoscere come titolari “pro-quota” tra loro i singoli co‑vincitori e non la società dagli stessi formata).
(stefano lucidi)
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