Ho appena acquistato una farmacia in una cittadina. A suo tempo il comune ha creato la pianta organica ritagliando una parte della attuale mia zona e lasciando la farmacia ora di mia proprietà esattamente al confine. Ma il comune, lamentando perdite economiche dovute ad affitto alto, vuole spostare la sua farmacia pubblica, situata in un centro commerciale al centro della sua zona, ed avvicinarla alla mia sulla via principale ma sempre nella sua pianta organica. Mi posso opporre anche solo per ragioni di opportunità? Non è un controsenso che una farmacia pubblica vada verso una zona già servita da altra farmacia lasciando il cuore della sua zona visto che è stata istituita per presunto disagio della popolazione del suo quartiere? Se non riesce a far quadrare i conti dentro un centro commerciale non è certo l’affitto il primo dei suoi problemi. Non è uno spreco di denaro pubblico? Che ne pensate?

 

La posizione del Comune non  è  purtroppo facilmente attaccabile.

Il titolare di farmacia, infatti, che si tratti di una persona fisica o di una società di persone o di un’amministrazione pubblica, può spostare legittimamente l’esercizio all’interno della sede, fermo il rispetto della distanza legale di 200 m. dalle altre farmacie e salva l’ipotesi – che però nel concreto non è mai agevole dimostrare – che il trasferimento incida, per così dire, ictu oculi in termini negativi (quindi, in sostanza, una fattispecie quasi “eccezionale”) sull’assistenza farmaceutica della zona.

Prendiamo il caso ad esempio di una sede in cui rientrino due frazioni o località molto lontane tra loro: ora, se la farmacia interessata al trasferimento è attualmente ubicata in una delle due e chiede di spostarsi nell’altra, o, peggio ancora, in un centro abitato già servito da altri esercizi, la locale assistenza farmaceutica può certo risultarne incisa e sul piano qualitativo complessivamente deteriorata.

Ma perfino in vicende del genere i giudici amministrativi – ed è una delle rare critiche che ci sentiamo di muovere alla giurisprudenza del Consiglio di Stato di questi ultimi tre o quattro anni – non hanno mostrato, almeno finora, di voler ricondurre pienamente anche lo spostamento all’interno della sede, al pari della collocazione sul territorio di una farmacia neo istituita, alle finalità che, secondo l’art. 11 del dl. Crescitalia, deve adeguatamente perseguire il comune nell’intera organizzazione del servizio farmaceutico territoriale, e in particolare a quella della maggiore capillarità ed “equa distribuzione” degli esercizi, con uno sguardo però– ove possibile – anche alle “aree scarsamente abitate”.

Insomma, i Tar e anche il CdS nel merito dei provvedimenti comunali in questa specifica vicenda entrano quasi di malavoglia [e ancor più raramente di quanto  è dato vedere nei casi di collocazione sul territorio di sedi neo istituite], soprattutto – chissà perché – quando si tratti di provvedimenti che, accogliendo l’istanza del titolare della farmacia, ne abbiano autorizzato il trasferimento all’interno della sede.

Consideri per di più che nel Suo caso abbiamo probabilmente il classico Comune “fai da te”, perché è il Comune il titolare della farmacia interessata ed è il Comune l’amministrazione competente all’adozione del provvedimento di autorizzazione.

Recentemente, ad esempio, il Tar Lazio ha ritenuto legittimo lo spostamento nel capoluogo di una farmacia comunale ubicata in una frazione sita a ben 18 km, trincerandosi dietro alla discrezionalità dei poteri comunali [in quel caso, per di più, esercitati anche molto male] e, quel che è peggio, il Consiglio di Stato ha confermato la decisione dei giudici romani respingendo l’appello del titolare della farmacia privata (ubicata anch’essa nel capoluogo).

I precedenti, insomma, non possono esserLe di grande aiuto, a meno che il Comune non incappi in errori macroscopici sul piano procedurale o in sede di motivazione del provvedimento e quindi, nonostante il conflitto di interessi che potenzialmente affiora con tutta evidenza in fattispecie come questa, temiamo che non vi siano per Lei eccessive possibilità di contrastare la pretesa della farmacia pubblica.

(gustavo bacigalupo)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!