Per le spese di carburante non è mai abbastanza chiaro come regolarsi ai fini del recupero del costo dell’iva. Potete riassumermi il problema?
Il Dpr. 444/1997 enuncia all’art. 1 che i soggetti titolari di partita iva (imprenditori individuali, professionisti, società) – proprietari di veicoli utilizzati per l’esercizio dell’attività o anche promiscuamente (cioè imprenditoriale/professionale e personale) – possono detrarre l’iva e dedurre il costo, totalmente o parzialmente secondo il tipo di veicolo e secondo l’utilizzo esclusivo o promiscuo, compilando una scheda carburanti mensile o trimestrale. E questo crediamo sia noto a tutti.
Tuttavia, ai sensi del comma 3 bis dello stesso articolo, i titolari di partita iva che acquistano carburanti pagando con carta di credito, di debito o prepagata non sono obbligati alla tenuta della scheda.
Si può, infatti, detrarre l’iva scorporandola dal corrispettivo certificato dall’acquisto mediante carta di credito (o di debito o prepagata); ma è necessario che il mezzo di pagamento sia intestato al soggetto che esercita l’attività e che si possa inoltre risalire dall’estratto conto agli elementi necessari per l’individuazione dell’acquisto.
In questo modo viene anche meno per i titolari di partita iva l’obbligo dell’annotazione dei chilometri percorsi, che invece è imprescindibile per la scheda carburante.
Questi principi sono stati comunque confermati più volte dall’Agenzia delle Entrate che ad esempio – nella circolare n. 42/E del 9 novembre 2012 – ha precisato che: “le disposizioni introdotte dal Decreto Sviluppo non interessano il sistema delle “carte fedeltà” associate al contratto di “netting”, in forza del quale il gestore dell’impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell’utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera”.
Il documento, rammentando ulteriormente che sono esonerati dalla tenuta della scheda solo coloro che effettuano gli acquisti di carburante esclusivamente mediante carte di credito, di debito, o prepagate, ribadisce che i soggetti che effettuano invece i pagamenti con mezzi diversi (ad esempio, per contanti) restano assoggettati all’utilizzo della scheda.
(matteo lucidi)
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