Come devo regolarmi per l’emissione dello scontrino di chiusura giornaliera quando la mia farmacia resta aperta oltre la mezzanotte per il notturno, senza interruzione del servizio?
Per la regola generale (art. 1, comma 4, D.P.R. n. 544/99) lo scontrino deve essere emesso al termine di ogni giornata di attività intendendosi per tale, nel senso civilistico, il periodo corrente da una mezzanotte all’altra. Tuttavia la stessa disposizione richiamata stabilisce che “per gli esercizi la cui attività si protrae oltre le ore ventiquattro, il documento riepilogativo – il nostro scontrino di chiusura giornaliera (!) – è emesso al termine dell’effettivo svolgimento dell’attività con riferimento alla data di inizio dell’evento”.
Pertanto lo scontrino– poniamo – del 10 agosto può essere stampato anche alle ore 2 del giorno successivo se, ad esempio, il personale è impegnato proprio nella fascia oraria interessata e non può provvedere alla chiusura giornaliera del misuratore, ma il corrispettivo deve essere riferito sempre alla giornata del 10 agosto (“data di inizio dell’evento”).
La disposizione riguarda direttamente le attività di spettacolo e intrattenimento, ma, come ha espressamente riconosciuto di recente la stessa Agenzia delle Entrate (Cir. 12/E/2016), è applicabile a tutti gli esercizi commerciali con attività protratta oltre la mezzanotte e dunque non si vede la ragione per cui non debba valere anche per le farmacie.
(roberto santori)