A vostro parere una direttrice di farmacia comunale urbana, che detiene una quota del 20% della società che la gestisce insieme al comune, poteva iscriversi al concorso straordinario? In caso negativo, potrei far ricorso contro la graduatoria?
La partecipazione di quella farmacista al concorso straordinario potrebbe essere considerata legittima, perché non titolare di farmacia né socio di società titolare di farmacia.
Però il condizionale – a meno che la società mista non abbia per oggetto la gestione di una farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria – è d’obbligo, perché almeno in principio potrebbe in questo caso porsi una questione forse elegante, ma indubbiamente complessa e tuttora non definitivamente risolta.
Sulla vicenda potrebbe infatti gravare l’ombra della sentenza n. 275/2003 della Corte Costituzionale, che in sostanza volle equiparare – ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della l. 362/91 riguardante le incompatibilità dei soci – i componenti di tali società di gestione a quelli delle società di persone titolari di farmacia.
Astrattamente, cioè, la decisione della Consulta potrebbe spiegare la sua efficacia anche in questa specifica evenienza, ma forse la commissione giudicatrice – posto che ne abbia o abbia avuto cognizione – non ne ha tenuto/terrà conto e quindi solo il TAR (e/o il CdS) sarà in grado di rispondere all’interrogativo.
Francamente, tuttavia, non sappiamo quanto possa valere la pena sostenere gli oneri di un ricorso, dall’esito per di più incerto.
(gustavo bacigalupo)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!