Titolare di farmacia, vengo raggiunto da una cartella di pagamento di importo rilevante e ne chiedo la rateazione. L’Agente della riscossione mi risponde di non poterla concedere poiché somme di pari ammontare di quelle iscritte a ruolo sono già oggetto di verifica presso la ASL mia debitrice per le forniture SSN. Ma che significa?

Si tratta di una “spiacevole” novità recata dal provvedimento di revisione della riscossione (D.Lgs. 159/2015).

Ai sensi dell’art.48-bis del D.P.R. 602/73, le Pubbliche Amministrazioni (tra cui le AA.SS.LL), prima di effettuare a qualunque titolo pagamenti di importi superiori a 10.000 euro, hanno l’obbligo di verificare “se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo”.

Ricordiamo che l’art. 72-bis dello stesso D.P.R. 602/43 ha aggiunto da qualche anno nel novero delle misure esecutive a disposizione degli agenti della riscossione anche la possibilità del pignoramento di crediti verso terzi.

Ora, come dicevamo, per effetto del provvedimento di revisione della riscossione – D.lgs. 159/2015 art. 10, comma 1, lett. a), numero 2), che ha sostituito il comma 1-quater dell’art. 19 D.P.R. 602/73 – a partire dal 22/10/2015 la dilazione di pagamento non può più essere concessa per le somme sottoposte a verifica ai sensi del 48-bis che restano quindi irrimediabilmente fuori dal beneficio della rateazione qualora questa venisse richiesta dopo la scadenza della cartella di pagamento.

L’ente pubblico pagatore, infatti, ha l’obbligo di bloccare il pagamento se, a seguito della verifica operata  “il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo”, ma, poiché ai sensi dell’art. 25, comma 2, l’inadempimento all’obbligo di versamento si verifica soltanto decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, ne deriva in definitiva che i creditori delle P.A – tra cui le farmacie nei confronti delle AA.SS.LL – per somme superiori ai 10.000, se raggiunti da iscrizioni a ruolo per debiti almeno pari a quell’ammontare, qualora intendano ottenere la rateazione, devono avere cura di chiedere la stessa prima della scadenza del termine sessagesimale dalla notifica della cartella; la richiesta di rateazione, infatti, inibisce ogni nuova azione cautelare o esecutiva e, essendo il richiedente ancora in termini per il pagamento anche ai fini della verifica di cui all’art. 48-bis, non produce l’effetto di escludere quelle somme dalla rateazione.

                                                                                              (stefano civitareale)

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