Con ordinanza n. 2958 di oggi il Consiglio di Stato, decidendo l’appello cautelare di una compagine vincitrice nel concorso emiliano contro la Deliberazione della G.R. Emilia del 14.12.2015, ha rigettato l’istanza ritenendo, quanto al periculum in mora, non “ravvisabili gli estremi della gravità nel pregiudizio lamentato dai ricorrenti” e affermando, quanto al fumus boni iuris, che “la questione ermeneutica principalmente controversa esige una compiuta disamina in sede di merito”.
Traducendo dal latino all’italiano, il CdS ha preferito non pronunciarsi sulla questione centrale di questa vicenda, cioè sulla legittimità o meno della tesi della Regione che della titolarità delle farmacie assegnate vuole investire personalmente tutti i componenti le compagini vincitrici “pro quota” o “pro indiviso” tra loro, considerandoli un’unica “persona fisica formata in modo plurimo, cioè in gruppo”, e non quindi la società come tale tra gli stessi costituita.
Questo vuol dire che il CdS affronterà e risolverà il problema soltanto nel merito, cioè con una sentenza, dopo una decisione nel merito e quindi una sentenza del Tar Emilia.
Per quanto ci riguarda eravamo dell’avviso – anche sulla base della discussione dell’istanza cautelare – che il Collegio avrebbe finito per sospendere la deliberazione sia pur limitatamente alla posizione dei ricorrenti.
Così invece non è stato e la sensazione è che il Collegio abbia avuto il timore che, sospendendo una sola assegnazione emiliana, avrebbe potuto creare danni a cascata, ma decidendo così non è andata certo meglio; la soluzione definitiva in ogni caso si allontana ulteriormente anche se continuiamo a credere che tutto questo – così inutilmente e con parecchia supponenza complicato dalla Regione – possa concludersi soltanto con una pronuncia finale del CdS di illegittimità della deliberazione.
Nel frattempo, purtroppo, i comuni emiliani adotteranno però provvedimenti con cui investiranno della titolarità (“unica pro indiviso”) i co-vincitori, equiparati così pienamente a titolari in forma individuale, i quali potranno – ma in realtà dovranno – costituire una società di persone per la gestione dell’esercizio (fatichiamo persino a immaginare questa loro stravagante doppia veste di “titolari” e “soci”…).
Naturalmente, sarà lecito ricorrere al Tar contro i provvedimenti comunali per poi riportare la questione al CdS.
Quanto alle altre Regioni, l’ordinanza del CdS, si badi bene, non può spostare di una sola virgola i loro convincimenti e dunque quelle orientate al rilascio della titolarità a favore delle società personali costituite tra i co-assegnatari – come lo sono state finora tutte le altre, comprese Toscana e Puglia, e con esclusione della sola Emilia Romagna – non hanno ora alcun motivo per abbandonare o mettere in dubbio le loro idee.
Almeno sotto questo aspetto, perciò, i vincitori già riconosciuti titolari in forma sociale e quelli che verranno investiti della titolarità negli altri concorsi non dovrebbero correre rischi particolari…
(gustavo bacigalupo)
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