Vorrei chiarimenti sulle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 per i contratti di locazione. E’ vero che ora è responsabile solo il locatore per la registrazione del contratto e per il pagamento della relativa imposta?

In effetti la Stabilità 2016 (art. 1, comma 59), modificando l’art. 13, comma 1, della L. 413/98, ha disposto che alla registrazione del contratto di locazione provvede – entro il termine perentorio di 30 giorni – il locatore, il quale poi, nei successivi 60 giorni, dovrà trasmetterne – sia al conduttore che all’amministratore del condominio (e a quest’ultimo anche ai fini degli obblighi di tenuta dell’Anagrafe condominiale prevista dall’art. 1130 n. 6 del codice civile) – adeguata documentazione.
Sembrerebbe quindi che il conduttore non possa più provvedere alla registrazione del contratto di locazione e che non ne sia più responsabile di fronte al Fisco.
In realtà le cose non stanno propriamente in questi termini.
La modifica normativa, infatti, non ha intaccato la regola tributaria della solidarietà tra locatore e conduttore per la registrazione del contratto e per il pagamento della relativa imposta fissato dagli artt. 10, comma 1, lett. a) e 57 D.P.R. 131/1986; pertanto, come nel passato, in caso di mancata o tardiva registrazione e/o mancato o tardivo versamento della relativa imposta, continuerà ad essere perseguibile per l’intero anche il conduttore, secondo i principi in tema di obbligazioni solidali (art. 1292 c.c.).
Si deve ritenere, quindi, che la novità non riguardi tanto i rapporti tra ciascuna delle parti del contratto di locazione (locatore e conduttore) e il Fisco, quanto i rapporti tra le parti stesse, “codificando” quella che già era la prassi usuale (o convenzionale, se prevista nel contratto stesso di locazione) per la quale alla registrazione provvedeva il locatore rivalendosi poi sul conduttore per la sua parte.
La nuova regola tuttavia vale se non altro a “mettere in chiaro le cose”  tra i due soggetti nel senso che, laddove il locatore non adempia al suo obbligo esponendo conseguentemente il conduttore a recuperi di imposta con corredo di sanzioni e interessi, quest’ultimo avrà valido titolo per agire giudizialmente nei confronti del locatore per il risarcimento dei danni.

(stefano civitareale)

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