Ho partecipato in forma associata al concorso emiliano e perciò ognuno di noi dovrebbe ora diventare titolare e possedere i requisiti indicati nel modulo che sicuramente conoscete.
Vorrei sapere che incidenza ha la posizione della Regione sulla titolarità della farmacia rurale sussidiata di cui ad oggi sono titolare.
In particolare, non vorrei abbandonare la farmacia ma intenderei donarla a mia figlia che ne ha i requisiti.
Secondo la mia interpretazione il bando prevedeva di non potere vendere la farmacia nei dieci anni precedenti il concorso, mentre adesso il modulo dell’Emilia prevede di non essere titolare, senza ulteriori prescrizioni.
Prescindendo dal fondamento della tesi della “titolarità pro quota”, che naturalmente contestiamo, Lei non ha alcuna possibilità di sottrarsi alla decadenza dal diritto di esercizio della Sua odierna farmacia, che per la Regione – essendo Lei (al pari dei Suoi co-associati) equiparato pienamente a un titolare in forma individuale – si verificherebbe addirittura di diritto, cioè ai sensi dell’art. 112 TU.San.
Anzi, la decadenza, stando sempre alla posizione regionale, dovrebbe essersi già giuridicamente perfezionata – proprio per il disposto dell’art. 112 TU.San. – al momento stesso dell’“accettazione definitiva” (un’invenzione anch’essa tutta bolognese) della sede a voi assegnata (qui sì) definitivamente.
Ma probabilmente la Regione non ha idee chiare neppure su tale delicatissimo aspetto e dunque nessuno si è preoccupato finora di dichiararLa formalmente decaduto.
Se invece il Consiglio di Stato non la penserà come la G.R. Emilia [può darsi che qualcosa a questo riguardo si saprà entro un paio di giorni] voi verrete immessi nella titolarità in forma sociale facendo così insorgere a Suo carico l’incompatibilità tra lo status di socio e la “posizione di titolare di altra farmacia” [prevista sub b) del comma 1 dell’art. 8 della l. 362/91] e quindi diventerebbe per Lei ineludibile – se non vuole far naufragare l’intera associazione – dover rinunciare alla titolarità individuale.
E però, qualunque possa essere la soluzione che uscirà vincitrice, il trasferimento della farmacia Le è comunque ora precluso perché la cessione dell’esercizio, in qualsiasi forma e a favore di chiunque effettuata, comporterebbe l’esclusione dalla graduatoria e/o la decadenza dall’assegnazione di tutti voi, tenuto conto che quella di “non aver ceduto la propria farmacia negli ultimi 10 anni” (la famosa “preclusione decennale”) è una “condizione” che – come contempla espressamente anche il bando emiliano – permane/deve permanere “fino al momento dell’assegnazione della sede”.
È vero che quella dell’“assegnazione della sede” è una fase (l’ultima di competenza regionale) che precede – e talora anche di parecchio – quella (per lo più di competenza di Comune e/o Asl) che, di seguito all’altra, conduce al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio della farmacia; ma neppure l’autonomia di questa seconda fase rispetto alla prima può permetterLe di cedere liberamente la farmacia medio tempore, cioè dopo l’“assegnazione della sede” e prima del rilascio della titolarità, perché a un’ipotesi del genere si oppone la ratio della “preclusione decennale”, del resto illustrata compiutamente molti anni fa proprio dal Consiglio di Stato.
Ecco perché, come accennato, non ci sono misure che possano consentirLe di evitare la rinuncia volontaria o la decadenza di diritto [secondo le due diverse ipotesi configurate all’inizio] dalla titolarità individuale, a meno che – ma ci pare di doverlo escludere – Lei non intenda pregiudicare irreparabilmente la posizione di co-vincitori guadagnata nel concorso dai Suoi compagni di cordata.
(gustavo bacigalupo)
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