Ho vinto una sede (non di nuova istituzione) con indennità di avviamento dovuta che va calcolata in base al reddito medio di tre annate nell’ultimo quinquennio.
Nel mio caso però tale farmacia risulta chiusa da luglio 2012 (oggi è presente un dispensario); ora mi chiedo se l’indennità deve tener conto del quinquennio 2007-2012 (quindi quando era aperta) oppure del periodo 2011-2015, e quindi tener conto anche degli anni di chiusura.
L’indennità di avviamento va determinata con riguardo ai 5 anni immediatamente precedenti la decadenza del precedente titolare (o gestore provvisorio) della farmacia.
Perciò, l’eventuale successivo periodo di chiusura dell’esercizio non rileva ai fini del calcolo.
Nel Suo caso, dunque, bisognerà tener conto del periodo 2007-2012, anche se questo è un criterio che evidentemente non è a Lei favorevole.
(stefano lucidi)
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