Le scrivo a nome anche di tanti vincitori che stanno attendendo e chiedendo a gran voce ai vertici degli uffici titolari dei provvedimenti le determine per le sedi laziali, una questione che è finita anche sui quotidiani politici.
In particolare Le chiedo se sarebbe lecito fare una sorta di “class action” contro tali uffici regionali o piuttosto contro quei vincitori che hanno voluto pare diffidare i suddetti titolari dei provvedimenti di questo attesissimo epilogo a non emettere le delibere di assegnazione.
Quali sono comunque ora le prospettive?

Senza scomodare la “class action”, in ogni caso macchinosa da proporre – se mai proponibile – in queste vicende, i profili di responsabilità che possono veder coinvolta l’amministrazione regionale derivano in realtà soltanto dalle scelte sbagliate operate per le 7 sedi di Latina, come abbiamo illustrato in varie circostanze attirandoci gli strali ingiustificati di qualche dirigente e funzionario laziale che ha confuso, come spesso accade, il dito con la luna.
Per il resto, il problema laziale – che però, si badi bene, è anche un problema lombardo, veneto, siciliano, ecc. – è ascrivibile soprattutto al sistema dei concorsi pubblici in generale e a quello dei concorsi straordinari in particolare che infatti, prescindendo dal colpevole mancato intervento governativo (che è/era previsto nell’art. 11 del dl. Cresci Italia all’inutile decorso di 12 mesi dalla conversione di legge del provvedimento), sono stati nel concreto incisi pesantemente da alcuni ricorsi al Tar contro l’istituzione delle nuove farmacie e anche, fatalmente, da altri proposti contro le graduatorie.
E però, sia chiaro, erano e sono pienamente legittimi sia gli uni che gli altri, anche se i loro tempi di definizione avrebbero potuto e potrebbero essere accorciati; ma questo è un altro problema.
Tornando al Lazio, la soluzione foriera di minori danni (qui non importa se e come risarcibili) alla “collettività dei concorrenti” sembrerebbe ancora quella di procedere rapidamente all’assegnazione definitiva delle sedi a concorso accettate entro il 23 maggio scorso dai rispettivi assegnatari, escludendo ovviamente proprio le 7 sedi di Latina, e attendendo per esse la decisione del Consiglio di Stato sull’appello proposto contro la sentenza del Tar n. 548/2013 che ha annullato la revisione straordinaria della p.o. di quel comune (l’udienza di discussione è stata d’altra parte fissata per il 20 ottobre e la decisione dovrebbe pertanto essere pubblicata non oltre il mese di novembre).
Mentre scriviamo dobbiamo tuttavia registrare che con Determina dirigenziale del 13 luglio u.s.  la Regione ha ora disposto formalmente di “sospendere l’assegnazione delle 7 sedi di Latina in attesa della decisione del Consiglio di Stato”; tale provvedimento esegue bensì l’ordinanza del Tar di Latina n. 168 del 9 giugno, ma al tempo stesso elude – con (forse eccessiva) eleganza e principesca nonchalance – la sentenza dello stesso giudice n. 444 del 29 giugno, che in sede di giudizio di ottemperanza ha/aveva  invece ordinato all’amministrazione laziale (sempre limitatamente alle 7 sedi) il ritiro della Determinazione n. 1640 del 26/2/2016 riguardante le sedi offerte ai primi interpellati, e sotto parecchi punti di vista il ritiro nel diritto amministrativo è cosa ben diversa da una mera sospensione degli effetti.
Staremo a vedere se e quale sarà la reazione delle “controparti”.
Come si è inoltre ricordato in altre occasioni, e volendo qui prescindere per carità di patria da altre delicate considerazioni, se il CdS accogliesse l’appello riformando la sentenza n. 548/2013, la “questione laziale” probabilmente si sistemerebbe in termini soddisfacenti anche per le 7 compagini vincitrici; diciamo probabilmente perché sotto l’aspetto strettamente giuridico non è sicurissimo che una pur favorevole decisione del CdS sia in grado di “sanare” anche l’illegittima originaria inclusione delle 7 sedi tra quelle disponibili nel primo interpello.
Forse però la citata Determina di due giorni fa riuscirà nei fatti a superare anche questo ipotetico ostacolo; e magari è stata proprio questa una delle ragioni che ha indotto l’amministrazione a optare per questa acrobatica soluzione, unitamente all’altra di guadagnare tempo – proponendo al più presto anche appello contro la ricordata sentenza dei giudici pontini n. 444/2016 – in attesa della pronuncia del CdS del prossimo 20 ottobre.
Se il CdS dovesse invece respingere l’appello, le 7 compagini potrebbero azionare nei confronti della Regione ragioni di credito di una qualche serietà, mentre per  l’assegnatario di una delle altre sedi sub judice le cose stanno come sappiamo: diventa assegnatario senza più condizioni, se il ricorso contro quella sede viene respinto, ma va al secondo interpello se accolto.
Senonché, gli uffici regionali ben sanno che pendono tuttora anche dei giudizi al Tar Lazio contro la graduatoria, e almeno uno di quei ricorsi – che non sembra proprio campato in aria – potrebbe/dovrebbe essere deciso nei primi mesi del 2017.
C’è pertanto il rischio non solo teorico – ed è forse proprio questo che, oltre alla prossimità della decisione di tale ricorso (e all’imminenza di quella del CdS per Latina), può in questo momento frenare comprensibilmente le scelte regionali – che un’eventuale pronuncia di accoglimento del Tar comporti il rinnovo anche parziale di alcune fasi post-graduatoria o addirittura (secondo l’area di operatività della sentenza) riporti tutto al punto di partenza, con quel che di… inimmaginabile ne deriverebbe; e inoltre, comunque decidano i giudici romani, permarrebbe pur sempre l’alea del coinvolgimento del CdS che potrebbe perciò allungare ulteriormente le ombre dell’ennesimo stop in un futuro non lontanissimo.
Qualunque misura scelga qui la Regione, insomma, potrebbe rivelarsi non definitiva e soprattutto non risolutiva e dunque, come stanno ora le cose, la posizione degli uffici è sicuramente disagevole.
Vogliamo infine sottolineare, in ordine alle iniziative giudiziarie contro le graduatorie concorsuali, un aspetto che non sembra chiaro a tutti: quando il giudice amministrativo annulla una graduatoria impugnata da un concorrente che abbia lamentato la mancata o carente valutazione di un titolo, o l’applicazione errata di un criterio o perfino l’illegittimità del criterio come tale, la sentenza opera generalmente in parte qua, cioè con riguardo alla posizione in graduatoria del solo ricorrente e non può quindi almeno in principio ritenersi estensibile anche a chi non abbia proposto il ricorso, perché nei suoi confronti la graduatoria è diventata inoppugnabile.
L’accenno a questa specifica questione ha inteso in particolare replicare a chi par credere che una decisione del Tar – che ipoteticamente ritenga applicabile al concorso straordinario X od Y  la famosa sentenza del CdS “pro-rurali” – possa produrre effetti anche a favore dei concorrenti “rurali” che non abbiano proposto l’impugnazione.
Conseguenze del genere possono infatti derivare soltanto da interventi del legislatore, almeno così ci pare.

(gustavo bacigalupo)

 

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!