Vorremmo qualche chiarimento sul regime premiale, di cui avete parlato anche voi, relativo agli studi di settore per le farmacie.
Che cos’è esattamente?
Si tratta di un regime agevolato di accertamento – in cui dal 2013 rientrano anche le farmacie – riservato ai contribuenti c.d. “virtuosi”, cioè a coloro che per un determinato anno, secondo le risultanze fornite dallo studio di settore di appartenenza, siano “congrui”, “coerenti” e (anche) “normali” e si rispecchino, quindi, non solo nella situazione statistica standard delineata dalla studio, ma anche nelle condizioni di normalità economica di specifici indicatori elaborati, come dire?, a latere rispetto all’algoritmo fondamentale contenuto nello studio.
Questi soggetti – e veniamo al punto – non possono essere verificati dal Fisco ricorrendo a semplici presunzioni (in pratica la prova dell’evasione deve essere diretta e documentata) e, con riguardo all’accertamento redditometrico, lo scarto tra reddito dichiarato e reddito accertabile ai fini dell’innesco di questo tipo di verifica deve essere di almeno un terzo e non di un quinto, come ordinariamente viene prescritto.
Il tutto naturalmente a condizione che per l’anno in questione sia stato compilato “fedelmente” (cioè con l’indicazione di dati veritieri) il modello relativo allo studio di settore di pertinenza.
Tuttavia ultimamente su questo aspetto, che in passato ha portato al disconoscimento del regime per errori anche minimi ed ininfluenti, l’Agenzia delle Entrate ha mostrato più comprensione.
Nella circolare n. 24/E del 30/05/2016, infatti, viene riconosciuto che la “fedeltà dei dati” è confermata anche nel caso in cui le sviste di compilazione: a) non comportino la modifica dell’assegnazione del “cluster” (cioè della classe statistica di appartenenza del contribuente); b) non incidano sul calcolo dei ricavi o compensi stimati ovvero, in caso di variazione di tale risultato, che questi si mantengano comunque al di sotto di quelli dichiarati e infine: c) tornando ai “famigerati” indicatori, non ne mutino la situazione di normalità e coerenza.
Insomma, se l’errore non cambia la sostanza del risultato, ragionevolmente l’accesso al regime è ugualmente consentito.
(franco lucidi)
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