Gli impianti audiovisivi di videosorveglianza possono essere installati e utilizzati per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Questi impianti non possono tuttavia essere installati in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero di una specifica autorizzazione della competente Direzione del Ministero del lavoro.
Nel momento in cui l’Ispettorato ministeriale ne accerta l’installazione senza una regolare autorizzazione (e in mancanza dell’accordo con le organizzazioni sindacali) può/deve imporre alcune prescrizioni all’impresa inadempiente, fissandole anche – in un apposito verbale – un termine per la rimozione degli impianti, e fermo in ogni caso che la violazione si perfeziona con la semplice installazione, prescindendo quindi dall’eventuale concreto utilizzo (Cass. Penale n. 4331/2014).
Naturalmente l’impresa, per impedire o circoscrivere la sanzione penale, potrà nel frattempo siglare l’accordo con le organizzazioni sindacali o richiedere l’autorizzazione ministeriale.
La norma prevede a carico del contravventore un’ammenda (da 154 a 1.549,00 Euro) o l’arresto da 15 giorni ad un anno, salvo, come al solito, che il fatto non costituisca più grave reato.
Sono però comunque fatti salvi i casi in cui: a) gli strumenti utilizzati dal lavoratore servano, anche indirettamente, allo svolgimento o al migliore svolgimento della prestazione lavorativa; ovvero b) siano funzionali alla registrazione degli accessi e/o delle presenze.
Un discorso a parte va fatto in ordine alla privacy, perché è possibile evidentemente che un addetto della farmacia o addirittura un cliente possano – direttamente o indirettamente – ricavare dalle immagini provenienti dagli impianti di videosorveglianza informazioni sensibili riguardanti uno o più soggetti, con grave violazione, almeno in astratto, della privacy della persona.
A questo riguardo, in risposta a un quesito di Federfarma, il Garante ha precisato quanto segue: “Le immagini provenienti da un sistema di videosorveglianza installate in una farmacia costituiscono un trattamento di dati personali e, quindi, la loro visione deve essere riservata soltanto al personale autorizzato. I monitor non possono essere collocati in una posizione esposta al pubblico, neppure quando l’obiettivo è quello di scoraggiare eventuali rapinatori”.
Si rivela quindi obbligatorio esporre uno o più cartelli per informare gli utenti (e i collaboratori) che stanno accedendo in una zona ripresa da sistemi di videosorveglianza; il cartello deve contenere le generalità del titolare della farmacia (o la ragione sociale) e indicare se le immagini che vengono registrate siano accessibili a terzi oppure se il loro controllo è affidato ad un responsabile interno, e inoltre il cartello deve essere collocato nel raggio d’azione della telecamera e avere un formato e un posizionamento tali da essere chiaramente visibile in ogni condizione.
Si tratta peraltro di una normativa non soltanto destinata probabilmente ad evolversi ulteriormente, ma forse anche passibile di essere in prosieguo diversamente interpretata dalla giurisprudenza che in materia del resto non è ancora intervenuta in termini del tutto adeguati.
(matteo lucidi)
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