Ho letto quanto Lei ha scritto nella Sediva News del 12/5/2016 (“La giurisprudenza del CdS sull’art. 11 lo stato dell’arte e il rischio che il vento stia cambiando”) e Le chiedo, inoltrando oggi al Comune (pugliese) richiesta di revisione della pianta organica, quale data certa si dovrebbe prendere in considerazione ai fini dei dati Istat, tenendo conto che è la revisione al 2014 ancora non effettuata.
Anche quando alla revisione ordinaria della p.o. l’amministrazione proceda tardivamente, come in pratica è avvenuto o sta avvenendo (quasi) in tutti i comuni per la revisione del 2014, dovrebbero essere assunti i dati demografici al 31/12 dell’anno (dispari) immediatamente precedente a quello (pari) cui la revisione si riferisce o dovrebbe riferirsi.
È vero che il comma 1 lett. c) dell’art. 11 del dl. Crescitalia ha sostituito i precedenti cinque commi dell’art. 2 della l. 475/68 con due nuovi di zecca, ma in realtà – per quel che riguarda la revisione della pianta organica [ovvero, come recita il nuovo comma 2, del “numero di farmacie spettanti a ciascun comune”] – il dettato è rimasto sostanzialmente invariato.
Ora come allora, infatti, la “revisione” (ordinaria, cioè biennale) deve essere disposta “entro il mese di dicembre di ogni anno pari” e, ora come allora, “in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune, pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica”.
Quindi, neppure nelle disposizioni previgenti si faceva riferimento espresso – quanto ai dati Istat – alle rilevazioni alla data del 31 dicembre dell’anno precedente, ma il Consiglio di Stato, e prima ancora la prassi amministrativa, avevano configurato proprio questa data come riferimento demografico da assumere nel procedimento.
Nonostante qualche licenza poetica anche recente, il CdS non si discosta facilmente dalla sua stessa giurisprudenza, specie quando le novelle legislative non abbiano scosso più di tanto gli assetti normativi, e quindi sembra lecito pensare che la revisione periodica debba tuttora ancorarsi ai dati Istat rilevati al 31 dicembre dell’anno dispari immediatamente precedente.
Considerato allora che nel Suo caso si tratta della revisione al 31/12/2014 – poco importa, ripetiamo, che vi si provveda nel 2016 o nel 2017, perché quando essa è tardiva bisogna procedere ora per allora – i dati Istat dovrebbero essere quelli al 31/12/2013.
Senonché la Regione Puglia [incoraggiata dal Tar (o viceversa?)] continua imperterrita – e verosimilmente continuerà fino a che non sarà proprio il Consiglio di Stato a impedirlo (e l’ultima decisione n. 5607 del 9/12/2015 non offre in tal senso margini di incertezza sul pensiero del CdS…) – ad assumere la titolarità del procedimento e ad adottare i provvedimenti conclusivi, rimettendo ai Comuni il compito di indicare (ma soltanto “indicare”, dato che la Regione si è in qualche caso arrogata il potere di disporre diversamente discostandosi perfino dalle scelte comunali) le aree di collocazione delle sedi eventualmente neoistituende.
Ora, pur se ancora una volta sostenuta dai giudici pugliesi, la Regione sta procedendo con criteri straordinariamente “personali” anche con riguardo ai dati Istat di cui vengono infatti assunti gli “ultimi disponibili”(?), cosicché, come si è visto per le revisioni disposte sin dagli ultimi mesi dello scorso anno, e pur essendo tutte relative al 2014, la data delle rispettive rilevazioni demografiche ha finito, finisce e finirà spesso per diversificarsi da comune a comune, in dipendenza cioè della data di pubblicazione più ravvicinata rispetto alle singole deliberazioni della G.R., a loro volta assunte in tempi diversi.
C’è da credere in definitiva che anche per la revisione della p.o. del Suo comune la Regione tenga conto dei dati demografici, poniamo, al 31/12/2015 o al 31/3/2016, se non addirittura a una data ancor più recente.
Questo criterio potrebbe naturalmente condurre a un provvedimento finale forse non adeguato alle Sue aspettative, ma d’altra parte la Regione – per sottrarsi a eventuali impugnative – potrebbe pur sempre ricorrere a soluzioni alternative rispetto alla mera revisione al 31/12/2014 e giuridicamente ineccepibili, sulle quali però spazio e tempo non ci permettono questa volta i necessari approfondimenti.
(gustavo bacigalupo)
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