Dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, come abbiamo reso noto a suo tempo, è possibile presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la domanda per il riconoscimento del credito d’imposta del 20% dell’ammontare degli investimenti effettuati nel mezzogiorno a decorrere dal 1 gennaio 2016 (anche se, attenzione, per alcune regioni, come l’Abruzzo, il Molise e la Sardegna, non è ammesso al beneficio l’intero territorio regionale).
Si tratta degli acquisti di beni strumentali nuovi individuati da un regolamento della comunità europea del 2014, che nel concreto, per quanto riguarda le farmacie, si sostanzia nell’ “ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente” (art. 2 punti 49, 50 e 51 regolamento C.E. 17/06/2014 n. 651/2014). Ad esempio, sono agevolati l’ammodernamento o la sostituzione della rete informatica, l’acquisto di robot (sempreché non abbia usufruito del contributo Inail), la sostituzione delle attrezzature, e però, si badi bene, sono naturalmente esclusi gli arredi, gli immobili, gli autoveicoli.
Sono interessate anche le nuove attività e pertanto tutte le farmacie che apriranno nel mezzogiorno a seguito del concorso straordinario potranno usufruirne.
Tuttavia, le condizioni per poter beneficiare del credito d’imposta sono particolarmente stringenti e sono riepilogate nel modulo di comunicazione in una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che il contribuente deve firmare.
Le istruzioni alla compilazione del modulo precisano altresì che quando la comunicazione è trasmessa mediante un intermediario autorizzato, quest’ultimo deve comunque acquisire il modulo cartaceo debitamente compilato e sottoscritto dal contribuente interessato, unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento.
In particolare, per poter usufruire del bonus, l’impresa (cioè la farmacia) deve autocertificare:
- di non trovarsi “in difficoltà”, nel significato precisato nella comunicazione della Commissione Europea n. 2014/C 249/01; nel caso delle farmacie l’azienda non deve aver perso più della metà dei fondi propri, come indicati in contabilità, a causa di perdite cumulate, ovvero non deve essere oggetto di una procedura concorsuale, o non deve trovarsi nelle condizioni previste dalla legislazione vigente per l’apertura nei suoi confronti di tale procedura su richiesta dei suoi creditori (sostanzialmente non deve essere insolvente o prossimo all’insolvenza);
- di essere in possesso di un DURC in corso di validità, che perciò deve essere acquisito dalla farmacia e consegnato all’intermediario unitamente al modulo debitamente sottoscritto, come sopra precisato;
- di non deve aver già usufruito per gli stessi investimenti di altri “aiuti di Stato” o di “aiuti de minimis” disposti da leggi regionali, nazionali o comunitarie (il beneficio del 140% non è considerato aiuto di Stato, mentre lo è il contributo Inail e la legge Sabatini bis o ter).
Deve anche descrivere (brevemente) il progetto di investimento in apposita sezione del modulo da inviare all’Agenzia delle Entrate, conservando la documentazione a supporto, mentre nei casi di investimenti per importi superiori a Euro 150.000,00, deve essere barrata l’apposita casella contenuta nel modulo stesso, relativo alla certificazione antimafia, compilando altresì il quadro C relativo ai soggetti sottoposti alla verifica antimafia che sono: per i titolari individuali, i titolari stessi e i familiari conviventi maggiori di età; per le società, tutti i soci nonché i loro familiari conviventi maggiori di età.
Si è ancora in attesa della circolare illustrativa dell’Agenzia delle Entrate, ma in linea di massima queste sono le prime indicazioni cui attenersi per orientarsi in una vicenda che in ogni caso, come forse avrete rilevato, è molto delicata, se non altro per quel che attiene alle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci.
(stefano lucidi)
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