Il conferimento di aziende (e quindi anche di farmacie) in società è per definizione un’operazione fiscalmente neutra.
Ormai da qualche anno, però, la legge consente (infatti è soltanto una facoltà) di “affrancare” fiscalmente il valore di avviamento dell’azienda conferita, versando (in tre rate annuali) un’imposta sostitutiva pari al 12% del suo ammontare quale risultante dal bilancio di conferimento; in tal modo la società conferitaria potrà portare in ammortamento la somma affrancata a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata esercitata tale opzione.
E così, ad esempio, se nel bilancio di conferimento dell’esercizio emerge un valore di avviamento di un milione, la società “destinataria” della farmacia verserà € 120.000 (€ 40.000 l’anno per tre anni) quale imposta sostitutiva, ma potrà portare in deduzione € 55.555 di imponibile per 18 anni.
Supponendo che i soci della società scontino un’aliquota media del 35%, il vantaggio fiscale è di circa € 19.500 annui per 18 anni, per un totale di € 351.000; senonché tale importo deve essere evidentemente “attualizzato” (il che vuol dire portare virtualmente i 18 anni di ammortamento “ad oggi”) e perciò la somma da considerare come vantaggio fiscale ammonta a circa € 240.000, con un beneficio di € 120.000 ( € 240.000 di minori imposte attualizzate meno € 120.000 versati a titolo di imposta sostitutiva).
Fin qui la norma a “regime”.
Con la Legge di Stabilità 2016 è stato invece previsto – per le operazioni di conferimento poste in essere dal 1 gennaio 2016 – che l’imposta sostitutiva può essere, ed è sempre una facoltà, versata nella misura del 16% del valore di avviamento da affrancare (ma in un’unica soluzione e non in tre rate) e però, attenzione, l’ammortamento può essere effettuato in cinque anni invece dei 18 ordinariamente previsti.

Riprendendo l’esempio di prima, l’importo da versare in un’unica soluzione è dunque di € 160.000, ma l’ammontare da sottrarre alla materia imponibile IRPEF è di € 200.000 per ciascun anno e per cinque anni, cosicché per lo stesso periodo i soci non verseranno certamente alcuna imposta.
Anzi, essendo l’ammontare da dedurre particolarmente sostenuto, le imposte non saranno versate per tutti gli anni in cui ci sarà capienza rispetto all’imponibile maturato da ciascun socio, tenuto conto che l’ammortamento può essere effettuato “in misura non superiore ad un quinto”, e dunque anche oltre i cinque anni [ad esempio, se il reddito della farmacia è di € 150.000, avrò facoltà di portare in deduzione una quota di ammortamento di pari importo, residuando così € 50.000 per ogni anno (€ 200.000 di ammortamento “ordinario” meno € 150.000 di ammortamento “utilizzato”) di cui poter usufruire a decorrere dal  sesto anno].
Il vantaggio fiscale in termini di minori imposte da versare, conseguentemente, aumenta a circa € 230.000/250.000.
Naturalmente, la società potrà beneficare indifferentemente della prima o della seconda soluzione, non essendo obbligatorio optare per la seconda.
Della stessa agevolazione si può godere anche nelle operazioni di fusione o scissione di società (sono le operazioni, unitamente ai conferimenti, c.d. “straordinarie”), delle quali con ogni probabilità si parlerà ben presto, quando cioè sarà stato approvato il ddl. concorrenza.
E’ perciò necessario tenere in adeguata considerazione questi benefici concessi dalla legge, soprattutto nel quadro di possibili iniziative di accorpamento di più farmacie (o di più società di farmacie) che potrebbero rivelarsi opportune, anche magari per rendersi per così dire “competitivi” rispetto al capitale, destinato quasi inesorabilmente ad “avanzare”…

(stefano lucidi)

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