- PUGLIA – Il CdS sottrae al concorso le due sedi di Francavilla
In riforma della decisione 1393/2013 del Tar leccese, il Consiglio di Stato – con sentenza n. 109 del 28/06/2016 – ha accolto l’originario ricorso contro il provvedimento di revisione straordinaria istitutivo delle due sedi di Francavilla, perché (tra l’altro) inficiato “da una grave ed insanabile carenza informativa sulla situazione demografica e territoriale su cui è destinata incidere la perimetrazione dei bacini d’utenza delle sedi di nuova istituzione” (le due sedi dovranno pertanto essere reistituite, ma, attenzione, non necessariamente collocate in zone diverse…).
Va ricordato che il Tar di Bari (con ord. 109/2016) aveva recentemente rigettato l’istanza di sospensione – relativamente alle due sedi in argomento – della graduatoria e degli interpelli ritenendo “che, nella comparazione degli interessi in gioco, appare prevalente quello della Regione alla definizione del concorso straordinario per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche, atteso che l’eventuale assegnazione, nelle more della definizione del giudizio, delle sedi qui controverse avverrebbe comunque con riserva”.
L’ordinanza del Tar aveva insomma tenuto in gioco entrambe le sedi.
Invece, come si è visto, l’annullamento del provvedimento istitutivo disposto ora dal CdS le esclude definitivamente dal concorso e in particolare, evidentemente, quella delle due (la n. 11) che la Regione aveva assegnato in via definitiva con Determinazione dirigenziale n. 213 del 23 marzo 2016 (mentre l’altra, per quanto ci consta, all’esito del primo interpello è rimasta inassegnata e sarebbe quindi in ogni caso rientrata semmai nel secondo).
Il che vuol dire che la compagine assegnataria della sede n. 11 di Francavilla – comunque sin dall’inizio inserita nell’elenco tra quelle sub judice – potrà confidare soltanto nel secondo interpello.
- PIEMONTE – Secondo il Tar il tetto del 5% all’istituzione di farmacie nei porti, aeroporti, ecc. va calcolato a livello regionale
È quanto affermato qualche giorno fa dai giudici di Torino e, guardando al tenore letterale della disposizione sub b) del comma 1 dell’art. 11 del dl. Crescitalia, è un assunto pienamente condivisibile, e del resto riferire il limite al numero di farmacie istituite su base comunale lo renderebbe nei fatti inapplicabile nella gran parte dei comuni sterilizzando così sostanzialmente la previsione normativa.
Piuttosto, nel caso deciso dal Tar piemontese la farmacia istituita in soprannumero è stata attivata non all’interno della stazione ferroviaria di Cuneo ma a qualche centinaio di metri di distanza, quindi non a beneficio immediato e diretto dell’utenza “ferroviaria” come invece sembra imporre la ratio stessa della norma (quel che vale, s’intende, anche per le farmacie istituite nei porti, aeroporti, aree di servizio, centri commerciali).
- LAZIO – Ancora sulle 7 sedi di Latina
Con decisione n. 444 del 29/6/2016 la Sezione di Latina del Tar Lazio, accogliendo il ricorso per l’esecuzione della sentenza della Sezione n. 548 del 14/6/2013 (che aveva annullato, come noto, l’istituzione delle nuove sedi nel comune di Latina), ha assegnato alla Regione Lazio il termine di 60 giorni per “il compimento degli incombenti occorrenti alla integrale esecuzione” della sentenza stessa e quindi per il “ritiro dei provvedimenti elusivi del giudicato”.
Alla Regione non resta perciò che ritirare/revocare le assegnazioni delle 7 (non 8) sedi in argomento (naturalmente ove accettate dagli assegnatari), anche se questo era un onere che le era stato posto a carico già dalla precedente ordinanza dello stesso Tar n. 168 del 9 giugno u.s.
Se ne è parlato qualche giorno fa nella Sediva News del 15/6/2016 (“Le 7 sedi neo-istituite a Latina il Tar Lazio presenta il conto alla Regione”), in cui abbiamo anche indicato – come misura pratica, delle tre da noi prospettate, “meno dannosa” per la generalità dei concorrenti e sicuramente più proficua per l’assistenza farmaceutica – quella di procedere rapidamente all’assegnazione definitiva di tutte le altre sedi.
In tal modo, specie se in tempi ragionevoli il Consiglio di Stato “restituisse” le 7 sedi di Latina alle 7 compagini vincitrici (ma i titolari di farmacia del capoluogo pontino potrebbero non essere d’accordo con tale ulteriore conseguenza dell’eventuale annullamento dell’originaria sentenza del Tar), “alla fine del calvario tutti gli odierni assegnatari avrebbero raccolto quanto seminato in questo primo interpello appena perfezionato”.
Parrebbe comunque che la Regione sia orientata proprio in questa direzione.
(gustavo bacigalupo)
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