Dallo scorso 1° giugno le cartelle di pagamento indirizzate ad imprese individuali e societarie – e, quindi, neanche a dirlo, a tutte le farmacie – e a professionisti iscritti in albi od elenchi (e, quindi, neanche a dirlo, a tutti i farmacisti) vengono notificate esclusivamente via PEC.
La novità è stata introdotta dal D.Lgs. 159/2015 (semplificazione e razionalizzazione delle norme sulla riscossione).
Le nuove disposizioni prevedono, inoltre, che se l’indirizzo PEC del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi mediante deposito dell’atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e con la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico di quest’ultima.
Il destinatario sarà informato di questa situazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, e però nessun’altro onere incombe sull’agente della riscossione e la notifica si intenderà pertanto perfezionata proprio con tale comunicazione.
Stessa trafila, attenzione, se la PEC dovesse risultare “satura” anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi comunque decorsi almeno 15 giorni dal primo invio.
Diventa quindi sempre più ineludibile – teniamone tutti conto – consultare con regolarità la nostra casella PEC.

 (stefano civitareale)

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