Alle farmacie è stata inviata una circolare che riepiloga ciò che è vendibile on-line.
In particolare mi riferisco alla vendita degli omeopatici sulla quale Voi avete dato una risposta negativa, mentre secondo la circolare possono essere venduti on-line, ai sensi dell’articolo 112-quater, in assenza della classificazione da parte dell’Aifa, anche se c’è da capire come si può sapere quali sono gli omeopatici per i quali ancora non è stata rilasciata l’autorizzazione in forma semplificata dall’Aifa.
La nota del Ministero della Salute in ordine alla vendita online dei medicinali omeopatici conferma quanto precedentemente da noi indicato circa la sua impossibilità, fatta eccezione per quelli privi della classificazione da parte dell’AIFA e che possono quindi essere acquistati senza prescrizione medica.
In sostanza, possono essere venduti i SOP omeopatici, al pari dei SOP allopatici, e dunque permane il divieto nell’ipotesi in cui il produttore abbia indicato in etichetta che il medicinale può essere venduto solo dietro presentazione di ricetta medica, ferma evidentemente la difficoltà di riscontrare quali siano gli omeopatici per i quali non sia stata ancora rilasciata dall’AIFA l’autorizzazione in forma semplificata.
Quanto all’autorizzazione richiesta alla Regione Abruzzo, non può applicarsi il principio del “silenzio-assenso”, tenuto conto che si verte in materia di “tutela della salute”, ed è quindi necessario attendere il relativo provvedimento, salva comunque la facoltà di agire giudizialmente per il risarcimento del danno per il mancato guadagno (il c.d. “lucro cessante”), laddove il ritardo si protragga – senza impedimenti oggettivi – per un periodo irragionevole.
(stefano lucidi)
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