La norma di legge, nell’introdurre quest’agevolazione, ha fatto esclusivo riferimento ai soggetti titolari di reddito d’impresa e il reddito prodotto dalle imprese agricole non rientra senz’altro tra quei redditi, salvo che non si scelga di tassare l’attività con i criteri ordinari.

Pertanto, finché l’impresa agricola determinerà il reddito con i criteri catastali o anche attraverso quelli forfetari di cui agli artt. 32, co. 3, e 56-bis del TUIR – allevamento di animali e altre attività agricole – non potrà fruire del beneficio, come in ogni caso concludono anche i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (cir. 12/E del 2016).

(mauro giovannini)

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