Le richiedo un parere per me molto importante.
Nel momento in cui la mia minuscola farmacia diverrà vacante, la regione sembra orientata a trasformarla in dispensario farmaceutico invece che nominare un gestore provvisorio.
Ma su che legislazione si basa la regione per poter decidere in questo modo, dato che ne deriverà soprattutto un ingente danno economico per me per il mancato pagamento dell’indennità di avviamento?
Del resto, la farmacia offre un servizio a 360 gradi mentre quello del dispensario è limitato e incompleto.
Posso oppormi in qualche modo?


Una volta dunque che Lei sia stato dichiarato decaduto dalla titolarità dell’esercizio per effetto dell’acquisizione (verosimilmente in associazione con altri partecipanti) di una delle sedi originariamente a concorso, anche la Sua farmacia rientrerà nel novero di quelle che andranno offerte – unitamente alle sedi non ancora accettate e/o assegnate e alle sedi eventualmente rientrate medio tempore in gioco per effetto della mancata apertura nei 180 gg. – ai concorrenti non ancora interpellati, e quindi nel secondo, terzo, ecc. interpello.

Per la verità, il meccanismo previsto nell’art. 11 del dl. Crescitalia – al quale comunque avrebbero potuto con facilità attenersi fedelmente anche tutti i bandi, senza invece discostarsene come (chissà perché?) è avvenuto – è diverso e in ogni caso più rigido, e questo almeno in qualche evenienza potrebbe forse costituire ulteriore materia di contenzioso dinanzi al giudice amministrativo, di cui non si avvertirebbe certo alcun bisogno.

Tornando al punto, è quindi astrattamente possibile che il Suo esercizio sia accettato da qualcuno degli interpellati nelle tornate successive alla prima, pur sembrando – da quel che Lei dice – un’eventualità abbastanza remota.

Anche però nel caso in cui la farmacia dovesse risultare definitivamente inassegnata –per decorrenza del periodo di “validità” (peraltro destinato, come noto, ad essere elevato da due a sei anni) della graduatoria – dovrà essere egualmente inserita nel prossimo bando di concorso ordinario, anche con tutte le perplessità sulla sua difficile assegnazione pure in tale circostanza.

Ma probabilmente – nelle more di questi tentativi di assegnazione in sede concorsuale della farmacia – l’assistenza farmaceutica nella località va assicurata, e ragionevolmente sin dal momento in cui Lei decadrà dalla titolarità (per rinuncia, data l’incompatibilità con la veste di socio), e però tale obiettivo può essere perseguito, attenzione, sia autorizzandone presto l’esercizio in via provvisoria ai sensi dell’art. 129 TU. (e “prelevando” il nominativo del gestore provvisorio dall’ultima graduatoria di concorso ordinario), oppure istituendo – ai sensi dell’art. 1 terzo e quarto comma della l. 221/68, come sostituiti dall’art. 6 della l. 362/91 – un dispensario permanente da affidare in gestione a una farmacia della zona “con preferenza” per quella più vicina alla località da servire.

Tuttavia – come si ricava agevolmente dal disposto delle norme citate e dalla copiosa giurisprudenza che vi si è formata e stratificata in tanti anni – è una scelta discrezionale della p.a., nonostante in principio (ma non sempre nella realtà) una farmacia possa garantire, rispetto al dispensario, un’assistenza farmaceutica “migliore”, come rilevato anche nel quesito.

L’amministrazione competente potrà dunque legittimamente optare anche per l’istituzione del dispensario, tanto più se – come parrebbe – l’affidamento della farmacia in gestione provvisoria si rivelasse nei fatti complicato, magari anche (purtroppo per Lei) proprio in dipendenza dell’obbligo a carico del gestore di corrisponderLe l’indennità di avviamento.

E temiamo che rimedi giurisdizionali non siano seriamente proponibili.

(gustavo bacigalupo)

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