Il mio gestionale effettua l’invio al Sistema TS dei dati di vendita ai fini del 730 online solo nel caso in cui venga emesso un scontrino fiscale corredato del codice fiscale del dichiarante o di un membro della famiglia fiscalmente a carico. Mi chiedo:

  1. Nel caso di vendita ove viene richiesta la fattura d’acquisto, dovrò emettere contestualmente anche lo scontrino?
  2. Nel caso di prestazione di servizi (telecardiologia, analisi, ecc), ove sinora ho sempre emesso la sola fattura esente IVA (Prestazione sanitaria esente IVA ai sensi dell’art. 10 n. 18 DPR 26 ottobre 1972, n. 633), dovrò emettere anche lo scontrino o è sufficiente lo scontrino senza la fattura?
  3. Come comportarmi in caso di prestazioni di servizio di importo superiore a € 77,47 e che quindi prevedono l’imposta di bollo di € 2,00?

Come chiaramente dispone il D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015 e il connesso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato in pari data, oggetto della comunicazione telematica delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS) – tenuto conto del comma 3 dell’art. 3 del D.Lgs. 21/11/2014, n. 175 – sono i dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate, e ai soggetti che ne sono i destinatari, documentate da “scontrino, fattura ovvero ricevuta” (All. A – par. 2.1.1 del citato D.M.).
Conseguentemente, le comunicazioni riguardano le prestazioni sanitarie in quanto tali, indipendentemente dalla tipologia di documento emesso ai fini della certificazione della spesa.
Qualche farmacia, tuttavia, ci ha segnalato che la mancata emissione dello scontrino fiscale “parlante”, non consentendo la memorizzazione dell’operazione sul gestionale dell’attività, fa sì che la stessa non venga ricompresa tra quelle da inviare; sembra, infatti, che l’applicativo informatico provveda ad effettuare l’aggancio automatico ai fini della formazione dei flussi di invio esclusivamente con i dati dello scontrino emesso appunto dal gestionale, cosicché le cessioni di beni/prestazioni di servizi soltanto documentate da fattura vengono irrimediabilmente “dimenticate” al momento della comunicazione.
Di qui l’espediente di ordine puramente pratico –  anche espresso dall’associazione di categoria (Cir. 18/01/2016) – di emettere, contestualmente alla fattura, anche lo scontrino fiscale “parlante”, ma di qui anche, comprensibilmente,  i dubbi insorti sulla legittimità di tale prassi, che finisce infatti con il duplicare la certificazione fiscale di una medesima operazione.
Una prima considerazione di ordine (ancora una volta) squisitamente pratico.
A ben guardare tutte le spese sanitarie deducibili/detraibili ai fini fiscali sostenute in farmacia possono essere documentate da scontrino fiscale “parlante” (art. 10, comma 1, lett. b) e dell’art. 15, comma 1, lett. c) del T.U.I.R. ), documento che costituisce a tutti gli effetti una valida alternativa alla fattura.
Anche le stesse prestazioni di servizi rese sempre in farmacia e ammesse agli sconti fiscali (holter, tele-cardiologia, autoanalisi, ecc.) possono essere egualmente documentate da scontrino fiscale “parlante” (avendo cura di annotare il corrispettivo nella colonna riservata alle prestazioni di servizi al fine di escluderle dalle cessioni di beni soggette alla ventilazione iva).
A tale proposito è bene comunque chiarire che, contrariamente a quanto esposto nel quesito, queste operazioni dovrebbero essere soggette a iva ad aliquota ordinaria, come già altre volte abbiamo avuto occasione di affermare (v. da ultimo Sediva News del 08/05/2012); la precisazione supera anche il dubbio dell’imposta di bollo sulla fattura esente iva, che in ogni caso deve essere apposto sull’originale della fattura rilasciato al cliente e non va ricompreso nell’ammontare dell’operazione da comunicare, anche se può essere incluso nell’importo detraibile/deducibile (Ris. Agenzia Entrate 444/E/2008).
Tuttavia, se il cliente, dopo essere stato informato della perfetta equipollenza tra scontrino fiscale “parlante” e fattura, insiste nel richiedere quest’ultima, e in attesa che i gestionali della farmacia si evolvano in modo da ricomprendere automaticamente anche le operazioni così documentate tra quelle soggette all’obbligo di trasmissione telematica al sistema TS, si potrebbe seguire il consiglio – anche espresso, come già accennato, dall’associazione di categoria – di emettere contestualmente alla fattura stessa lo scontrino fiscale “parlante” allo scopo evidentemente di generare il relativo flusso informatico.
Per la verità, la soluzione appare in sostanza un “rimedio” cui ricorrere, come dire, cum grano salis, e questo per almeno due ragioni: a) l’emissione di due documenti che certificano la stessa operazione potrebbe essere fonte di confusione sia per la farmacia, che rischierebbe di registrare due volte lo stesso corrispettivo, che anche per il cliente, il quale infatti, come è agevole comprendere, in sede di revisione/invio del 730 precompilato potrebbe involontariamente duplicare l’indicazione della spesa detraibile; b) le stesse disposizioni citate con riguardo allo scontrino fiscale “parlante” prescrivono come “alternativo” l’uso dei due documenti: “Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario”.
Insomma, c’è più di qualche ragione per ritenere che la soluzione prospettata debba essere considerata come un rimedio veramente… transitorio.

(stefano civitareale)

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