Sono titolare di farmacia e ho presentato il concordato preventivo con continuità aziendale; il Giudice relatore ingiustamente ed inopinatamente non ha omologato il concordato sebbene il 70% dei creditori abbiano approvato il piano raggiungendo ampiamente il quorum anche con il parere favorevole del Commissario Giudiziale.
Visto che un creditore aveva chiesto il fallimento, il Giudice di primo grado non avendo omologato mi ha fatto fallire; in Appello la Corte ha dato torto al Giudice di primo grado ma è andata extra- petitum inventandosi altri motivi, senza darmi il diritto di difesa , per cui ha rigettato il ricorso.
Ora siamo in Cassazione , dove sono certo avremo ragione (vedi diritto di difesa ed altri motivi ).
Come posso evitare la decadenza dalla titolarità passati i 15 mesi? Come posso fermare la vendita all’asta della farmacia? in considerazione che la Cassazione mi darà ragione.
L’art. 113 del TU.San. indica, tra i casi di decadenza dall’autorizzazione all’esercizio di una farmacia, anche la dichiarazione di fallimento del titolare, qualora entro 15 mesi dalla relativa pronuncia l’esercizio non venga ceduto (anche) a seguito di concordato fallimentare.
Il termine non può verosimilmente essere prorogato dal giudice, perché previsto da una disposizione di legge che esplica la sua efficacia indipendentemente dalle vicende processuali da Lei descritte.
È perciò interesse del Fallimento procedere alla cessione della farmacia (generalmente a seguito di un bando d’asta) entro i 15 mesi, avendo comunque cura di cautelare sia il Fallimento che il fallito e quindi, soprattutto, disciplinando in termini non equivoci l’ipotesi in cui la Cassazione revochi in via definitiva la dichiarazione di fallimento.
In particolare, potrebbe/dovrebbe essere inserita – sia nel bando che nell’eventuale rogito di cessione della farmacia all’aggiudicatario – una clausola di risoluzione dell’aggiudicazione e/o del rogito condizionata all’accoglimento del ricorso in Cassazione, che, oltre naturalmente a far venir meno il configurarsi dei presupposti per la decadenza, comporterebbe anche la rimozione o revoca del provvedimento che nel frattempo possa aver riconosciuto il trasferimento della titolarità della farmacia a favore dell’aggiudicatario.
In tale evenienza, come è agevole comprendere, la titolarità dell’esercizio verrebbe riassentita a Suo favore.
Beninteso, in questo caso si porrebbero anche alcune vicende importanti sul piano economico-patrimoniale, e prima ancora dal punto di vista giuridico, che tuttavia sarebbe ora complicato esaminare adeguatamente.
(stefano lucidi)
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