Da qualche anno, ed esattamente dalla sent. 4172/2012 del Consiglio di Stato, in tema di affidamento della gestione del dispensario (permanente o stagionale) la giurisprudenza ha mutato indirizzo, ritenendo che quello della vicinitas non sia più l’unico criterio per la scelta della farmacia affidataria, potendo tale criterio essere derogato per motivate ragioni inerenti alla migliore organizzazione del servizio.
In fondo, l’art. 6 della l. 362/91 (che ha sostituito in parte qua l’art. 1 della l. 221/68) esprime – quanto alla scelta dell’esercizio affidatario – soltanto una “preferenza per il titolare della farmacia più vicina” e quindi, anche se un po’ a fatica, si può forse convenire con tale recente nuova interpretazione.
Su questo solco si è mossa ora anche l’ordinanza del CdS n. 690 del 21/04/2016 che, in riforma dell’analogo provvedimento n. 388/15 del Tar Piemonte, ha accolto l’istanza di sospensione della determinazione dell’Asl novarese che aveva autorizzato tout court il cessionario della farmacia affidataria anche alla gestione del connesso dispensario (che notoriamente, a differenza della farmacia, non è trasferibile a terzi né unitamente a questa, e men che meno in via separata).
Il ricorso introduttivo era stato proposto dal titolare di un’altra farmacia della zona, in ogni caso più vicina alla frazione da servire rispetto a quella affidataria: l’ordinanza del CdS naturalmente non affida ex se il dispensario al ricorrente, né avrebbe potuto disporre in tal senso, ma – rilevato l’interesse del ricorrente “all’espletamento della corretta procedura per l’affidamento prevista dalla legge n.221/1968, art. 1” – ritiene “meritevoli di attenzione le censure di difetto di istruttoria dedotte nei confronti della determinazione ASL NO impugnata”.
Ne seguirà probabilmente l’indizione di una sorta di bando di gara tra le farmacie “della zona” – evidentemente quelle più vicine alla frazione – nella quale peraltro potrebbe avere un peso non secondario proprio la famosa vicinitas.
(gustavo bacigalupo)
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