Alla “condanna” del giudice tributario non segue necessariamente quella del giudice penale.
Le presunzioni legali utilizzabili nel processo tributario – che risponde al principio del “più probabile che non” e nel quale, a ragione di ciò, la presunzione costituisce lo strumento probatorio tipico – non possono costituire la dimostrazione compiuta della commissione del reato fiscale (di omessa dichiarazione, nella fattispecie): lo ribadisce la Terza Sezione Penale della Cassazione (sent. n. 15.899 del 18/04/2016) a proposito della disposizione di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/73, secondo la quale si configurano presuntivamente ricavi sia i prelevamenti che i versamenti operati dal contribuente accertato sui propri conti correnti bancari.
Nel processo penale, di contro, queste circostanze rivestono un puro valore indiziario e sono valutate liberamente dal giudice unitamente a ulteriori elementi di riscontro che diano certezza circa l’esistenza della condotta criminosa, non potendo costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato.
E proprio in relazione all’inidoneità delle presunzioni di cui al citato art. 32 a rappresentare da sole elemento di prova per il sostegno della tesi dell’accusa, la Corte ha dubitato nel caso specifico anche della loro stessa valenza indiziaria ritenendo infatti quell’“inidoneità non solo probatoria ma nemmeno indiziaria posto che nel reato di omessa dichiarazione è rimesso al Giudice Penale il compito di accertare l’ammontare dell’imposta evasa, da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio detraibili, mediante una verifica che, privilegiando il dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento fiscale, può sovrapporsi e anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al Giudice Tributario”.
In tal modo la Corte censura la sentenza del giudice di merito che, non avendo fatto buon governo di questo principio, ha ritento sufficienti quelle presunzioni ai fini dell’accertamento del fatto (evasione fiscale).
(stefano lucidi)
La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!