Nel 2015 ho acquistato un appartamento come abitazione principale rivolgendomi ad un’agenzia immobiliare, che ha provveduto entro lo stesso anno a riscuotere e a fatturarmi regolarmente la provvigione; nell’atto non è stato menzionato forse per mera dimenticanza l’intervento dell’agenzia immobiliare nell’affare ed ora il caaf – io compilo il 730 – mi dice che non posso detrarre la spesa anche se puntualmente documentata. E’ vero?

Sull’argomento è pervenuto più di qualche dubbio ed è quindi opportuno rendere un chiarimento approfondito.
Ora, per i “compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale per un importo non superiore ad € 1.000 per ciascun annualità”, spetta, ai sensi dell’art.  15 del TUIR, comma 1, lett. b-bis) del T.U.I.R., una detrazione del 19% della spesa stessa.
Tuttavia, ai fini della detrazione non è sufficiente documentare il sostenimento dell’onere mediante la fattura, poiché la disposizione del T.U.I.R deve essere letta “a sistema” con l’art. 35, comma 22, del D.L. n. 223/2006 per il quale “All’atto della cessione dell’immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l’obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l’indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l’obbligo di dichiarare: a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell’ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società; b) il codice fiscale o la partita I.V.A.; c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentante o mediatore che ha operato per la stessa società; d) l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa”.
Tutte queste indicazioni vanno rese, peraltro, all’interno del rogito stesso di acquisto dell’immobile, ma non in modo qualsiasi bensì nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, come specifica la norma.
Con Circolare n. 28/E/2006, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che la detrazione della provvigione per l’intermediazione immobiliare è ammessa a condizione che il relativo importo sia indicato nell’atto di cessione dell’immobile, oltre naturalmente a dover essere debitamente documentata da fattura.
Infatti, non a caso la documentazione che viene richiesta dal CAF o dal professionista è costituita sia dalla fattura dell’agenzia di intermediazione che dal rogito notarile.

(stefano civitareale)

La SEDIVA e lo Studio Bacigalupo Lucidi prestano assistenza contabile, commerciale e legale alle farmacie italiane da oltre 50 anni!