Sullo scontrino parlante della parafarmacia con la stessa partita iva della farmacia: ancora non si è capito se è obbligatorio trasmettere i dati online.

L’art. 3, comma 3 del D.lgs. 175/2014 (c.d. “decreto Semplificazioni”) non menziona le parafarmacie tra i soggetti tenuti alla comunicazione al sistema TS dei dati inerenti alle spese sanitarie ai fini della redazione della dichiarazione pre-compilata.
Si deve quindi ritenere che questi esercizi siano esonerati dal relativo obbligo anche se per la verità non se ne comprende appieno il motivo, dato che anche le parafarmacie – pur con i moti limiti della normativa vigente – effettuano cessioni di beni e/o prestazioni di servizi che rientrano tra le spese sanitarie ammesse alla deduzione/detrazione fiscale.
E alla stessa conclusione si deve pervenire – ci pare – anche nel caso in cui la parafarmacia sia gestita con la stessa partita iva della farmacia.
La norma istitutiva dell’obbligo di comunicazione (il citato art. 3, comma 3), infatti, fa riferimento in senso oggettivo alle strutture che erogano quei servizi – come si esprime letteralmente il decreto ministeriale attuativo (D. MEF del 31/07/2015 art. 1, comma 1, lett. k) nel richiamare i soggetti obbligati alla comunicazione – e pertanto la parafarmacia, anche quando, ripetiamo, condotta con la stessa partita iva della farmacia, costituisce nondimeno un distinto ed autonomo ramo d’azienda rispetto a quest’ultima e dunque anche ai nostri fini una struttura autonoma e distinta dalla farmacia (tenuta invece all’invio dei dati, come noto).
Vista, insomma, l’evidenza di questo trattamento discriminatorio per i motivi appena accennati, non ci meraviglieremmo affatto se giungesse prima o poi – da parte dell’Agenzia dell’Entrate – un’interpretazione estensiva che finisca per ricomprende nel novero dei soggetti obbligati anche le parafarmacie. Ma fino ad allora…

(roberto santori)

 

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