Con la recentissima circolare n. 18/E del 06/05/2016 l’Agenzia delle Entrate, nuovamente sollecitata dalla Consulta dei CAF, fornisce ulteriori chiarimenti su oneri detraibili e deducibili in vista degli ormai sempre più vicini adempimenti dichiarativi.

Come nel precedente intervento (v. Sediva News del 22/03/2016), anche qui passiamo rapidamente in rassegna le risposte più interessanti.

Spese sanitarie

Vi rientrano a pieno titolo anche quelle per prestazioni di dermopigmentazione anche se non eseguite per finalità curative purché volte a correggere almeno in parte una condizione secondaria alla malattia e ad alleggerire il suo impatto psicologico (la richiesta di chiarimenti riguardava, nello specifico, la detraibilità di questi interventi sostenuti per sopperire ai danni estetici provocati dall’alopecia universale). Naturalmente l’intervento è ammesso a condizione che sia eseguito da personale medico specializzato.

Estendendo una precedente risposta resa a proposito della deducibilità delle spese relative alla crioconservazione degli ovociti, l’Agenzia ritiene detraibili anche quelle relative alla crioconservazione degli embrioni sostenute sia in Italia che all’estero, inserite nel contesto di un “percorso di procreazione medicalmente assistita con finalità di cura o di preservazione della fertilità dell’individuo maschio o femmina, e in tutti i casi in cui vi sia un rischio importante di perderla: patologie tumorali, chemioterapia e radioterapia, patologie immuni…” ecc., documentate ed effettuate in un centro rientrante tra quelli autorizzati per la procreazione medicalmente assistita; per le spese estere la relativa documentazione dovrà essere rilasciata da una struttura autorizzata dalla competente autorità dello stato estero e dovrà essere corredata – se rilasciata in lingua originale – da una traduzione in italiano.

Via libera anche alle spese relative al trattamento di iniezione intracitoplasmatica dello spermatozoo (ICSI) sempre effettuato, sia pure all’estero, nel contesto di un percorso di procreazione medicalmente assistita, purché la prestazione sia conforme ai trattamenti consentiti dalla legge italiana.

Spese di istruzione.

E’ stato chiarito che il servizio di mensa è deducibile anche quando erogato da soggetti diversi dalla scuola, come ad esempio il Comune.

Sarà però necessario in caso di pagamento in contanti, con bancomat o carta di credito, o tramite l’acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico, che il soggetto che fornisce il servizio attesti la spesa (peraltro in esenzione di bollo).

Spese universitarie.

Sulle novità recate in proposito dalla Stabilità 2016 ci siamo già soffermati (v. Sediva News del 16/05/2016).

I chiarimenti dell’Agenzia si appuntano ora sulle spese sostenute per la frequenza di corsi di laurea in teologia presso le università pontificie, che sono ritenute detraibili nella misura stabilita per i corsi di istruzione appartenenti all’area disciplinare umanistico-sociale e (per motivi di semplificazione) per la regione in cui si svolge il corso anche nel caso in cui sia tenuto presso lo stato della Città del Vaticano, e per quelle relative ai corsi di laurea svolti nelle università telematiche per le quali si assume per area geografica la regione in cui ha la sede legale l’università.

Risparmio energetico e ristrutturazioni edilizie.

E per finire due interessanti chiarimenti sulle spese relative al risparmio energetico e alle ristrutturazioni edilizie.

L’installazione di sistemi di contabilizzazione del calore, qualora non vengano ricompresi in più ampi interventi finalizzati al risparmio energetico c.d. “qualificato” (per i quali spetta, fino a tutto il 2016, la detrazione nella misura del 65%), costituendo pur sempre spese dirette al conseguimento di risparmio energetico ai sensi dell’art. 13-bis comma 1 lett. h) del T.U.I.R. sono detraibili nella misura del 50% (anche qui fino a tutto il 2016).

Infine, viene chiarita la sorte delle detrazioni non fruite dal genitore comodatario che abbia eseguito sull’immobile di proprietà del figlio comodante interventi di recupero del patrimonio edilizio e sia deceduto prima di avere fruito interamente del beneficio. L’Agenzia – una volta tanto – fa prevalere il buon senso riconoscendo che il figlio erede può portare in detrazione le rate residue anche se era già proprietario dell’immobile alla morte del genitore, purché mantenga la detenzione materiale e diretta dell’immobile medesimo.

(franco lucidi)

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