Vorrei qualche delucidazione su quale possa essere il destino di un dipendente di farmacia comunale gestita in economia in caso di vendita o di cambiamento di gestione (passaggio ad Azienda speciale, società…). Il farmacista rimane comunque dipendente del comune? Quali sono i riferimenti di legge?
Nel caso di vendita della farmacia comunale, si applica – esattamente come per la cessione di qualsiasi altra azienda – l’art. 2112 del codice civile che prevede la continuazione del rapporto di lavoro e la conservazione di tutti i diritti del lavoratore.
Il trasferimento a terzi dell’azienda non costituisce – in quanto tale – un giustificato motivo di licenziamento, mentre il lavoratore può liberamente recedere dal contratto.
È chiaro tuttavia che se la cessione della farmacia comunale viene effettuata a un privato – e tale è anche la società di capitali partecipata dal Comune cui sia conferito l’esercizio – i dipendenti “passano” al cessionario e dunque cessa il loro rapporto di impiego pubblico.
(luisa santilli)
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