Come abbiamo già avuto modo di osservare (v. Sediva News del 31/12/2015 punto 19), la legge di Stabilità 2016 (commi 134-138) ha introdotto la possibilità, per i contribuenti decaduti dalla rateazione delle somme dovute a seguito della definizione di avviso di accertamento per adesione o acquiescenza nei tre anni antecedenti al 15 ottobre 2015, di essere riammessi al pagamento rateale inizialmente concesso limitatamente, però, – attenzione! – alle sole imposte dirette, con la conseguenza che i versamenti per iva o altre imposte indirette subiranno irrimediabilmente gli effetti della decadenza, anche nel caso in cui questi balzelli siano inclusi nel medesimo atto di adesione.
Vediamo ora in sintesi gli adempimenti necessari per accedere all’agevolazione, anche alla luce delle indicazioni fornite con la Circolare n. 13/E pubblicata il 22 aprile scorso.
Per essere riammessi è necessario innanzitutto versare (tramite mod. F24) entro il 31 maggio p.v. la prima delle rate scadute del “vecchio” piano rateale: si tratta in breve di quella rata, diversa dalla prima, non corrisposta neppure entro il termine di pagamento della rata successiva.
Una volta effettuato il pagamento, occorre trasmettere all’Agenzia delle Entrate la relativa ricevuta affinché l’ufficio provveda alla sospensione dei carichi iscritti a ruolo, vale a dire le somme relative al piano di rateazione scaduto già affidate all’agente della riscossione per il recupero coattivo.
L’agenzia delle Entrate provvede poi a rielaborare e comunicare al contribuente un nuovo piano di ammortamento, che consiste sostanzialmente nel “completamento” del precedente, scomputando gli importi già versati dal contribuente ed adeguando opportunamente per ciascuna (nuova) rata le imposte dovute, l’ammontare degli interessi, ecc.
Tutto questo riguarda – è bene ribadirlo – le sole imposte dirette, poiché per le indirette rimarranno gli effetti della decadenza con tutto il “corredo” di sanzioni aggiuntive, eventuali iscrizioni a ruolo e connesse azioni esecutive, ecc.
A seguito della riammissione non sono più dovute le sanzioni aggiuntive per decadenza dalla rateazione (ed è indubbiamente uno dei maggiori vantaggi, visto che le sanzioni consistevano nel 60% delle somme residue non corrisposte); ed infatti, come commenta la stessa Agenzia, la finalità della norma è proprio quella di ripristinare l’originario piano di rateazione, consentendo al contribuente di riprendere il pagamento come se la decadenza non si fosse mai verificata.
Altro consistente premio dello sforzo compiuto da chi decide di … rimettersi in carreggiata, è rappresentato dal divieto di nuove azioni esecutive, divieto, però, che non potrà riguardare, per espressa previsione di legge, le somme interessate da una segnalazione ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/73, che prevede la possibilità – al superamento dei diecimila euro di debito – di pignorare per pari misura (e conseguenzialmente destinare al pagamento) i crediti verso le PP.AA. [basti pensare ai crediti delle farmacie verso le AA.SS.LL. per le forniture al SSN] che eventualmente vanti il contribuente debitore.
La riscossione di questi importi, insomma, continuerà per quella strada, dopo essere stati opportunamente scomputati dal nuovo piano di rateazione, naturalmente.
(stefano civitareale)
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