Nel 2016 mia madre sta sostenendo un rilevante importo di spese condominiali per vari interventi di manutenzione dell’edificio in cui abita. Poiché l’unico reddito che possiede, a parte l’abitazione principale, è una pensione per la quale le detrazioni spettanti assorbono completamente l’imposta, temo che gli sconti fiscali riconosciuti dalla legge a fronte di questi lavori andranno irrimediabilmente perduti.

Il beneficio fiscale previsto per questo tipo di interventi assume la forma di una detrazione d’imposta (da far valere in dichiarazione) che, come tutte le detrazioni, se non viene assorbita (in tutto o in parte) dall’imposta dovuta è irrimediabilmente perduta.
La Legge di Stabilità 2016, tuttavia, ha previsto per i c.d. soggetti “incapienti”, cioè in sostanza i titolari di reddito di lavoro dipendente e/o di pensione le cui imposte risultano, per l’appunto, incapienti rispetto alle detrazioni spettanti per l’intervento, la possibilità per le sole opere su parti comuni degli edifici (escludendo pertanto quelle sulle singole unità abitative) di cedere il relativo beneficio fiscale, che altrimenti verrebbe perduto, ai fornitori dei beni e dei servizi necessari per l’intervento, in compensazione del pagamento dovuto a questi ultimi quale corrispettivo.
La situazione di incapienza deve però sussistere nel periodo di imposta precedente a quello in cui sono sostenute le spese e, quindi, nel nostro caso già nel 2015.
Con provvedimento del 22/3/2016 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le relative istruzioni operative.
In particolare, la volontà di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi di riqualificazione energetica ovvero da una specifica comunicazione inviata al Condominio il quale deve provvedere poi a comunicarla ai fornitori.
I fornitori, a loro volta, comunicano per iscritto al Condominio di accettare la cessione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti o i servizi prestati.
Il Condominio, inoltre, è tenuto a trasmettere un’apposita comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate con l’avvertenza che il suo mancato invio rende inefficace la cessione del credito (è quindi necessario verificare con attenzione che l’amministrazione condominiale provveda a tale adempimento).
Naturalmente l’Amministrazione finanziaria avrà il potere di controllare la spettanza della detrazione in capo al Condomino cedente secondo le regole generali.

(franco lucidi)

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