Seguo con molta attenzione le news che ricevo quotidianamente e vorrei chiederVi alcune delucidazioni in materia di lavoro premettendo che lavoro in farmacia con regolare contratto a tempo pieno e che sono vincitore di sede farmaceutica insieme a 2 colleghi.
A breve (spero) dovrei interrompere il rapporto di lavoro dipendente, costituire una snc e avviare la nuova sede farmaceutica. Vi chiedo:

  1. posso usufruire della NASPI ANTICIPATA, se anziché dimettermi mi faccio licenziare o concordo uno scioglimento consensuale del rapporto?
  2. qualora, dopo il mio licenziamento, il datore di lavoro dovesse assumere nuovo personale, potrebbe usufruire delle vigenti agevolazioni x i neo assunti? O sarebbe penalizzato?
  3. come mi consigliate di procedere? Dopo la cessazione del rapporto e in attesa della assegnazione della farmacia, come potrei fare x usufruire di ammortizzatori sociali?

Tentiamo di rispondere ai quesiti seguendo comunque lo stesso ordine.

1) Lei può usufruire della “NASPI anticipata” soltanto in caso di:

– avvio di un’impresa in forma individuale;

– sottoscrizione di una quota di capitale di una cooperativa;

– avvio di un’attività di lavoro autonomo.

E però deve sussistere uno dei seguenti presupposti:

– perdita involontaria del posto di lavoro;

– trovarsi in stato di disoccupazione;

– poter far valere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di occupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

2) L’azienda che procede a un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, oltre a sostenere il costo del contributo forfettario per il licenziamento (per un dipendente licenziato che ha lavorato nei tre anni precedenti la data di cessazione sono dovuti € 1.469,85), perde – laddove intenda assumere nei sei mesi successivi un lavoratore con la stessa qualifica – il diritto all’assunzione con agevolazioni, a meno che l’impiego sia stato offerto prima al dipendente licenziato e questi lo abbia rifiutato.

3) Se l’azienda procede invece a un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, assumendo un nuovo lavoratore, può usufruire delle riduzioni contributive e il lavoratore non perde il diritto alla NASPI (l’azienda paga il contributo forfettario di licenziamento).

4) La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, infine, non dà diritto alla NASPI.

(giorgio bacigalupo)

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