Per effetto della Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, comma 908 L. 208/2015 e D.M. 26/01/2016 in G.U. n. 39 del 17/02/2016), a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono state elevate al 10% le percentuali di compensazione applicabili alle cessioni di prodotti del settore lattiero-caseario (prima pari all’8,8%) e – per il solo anno 2016 – quelle applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente al 7,65% e al 7,95%.
La misura regalerà un po’ più di ossigeno agli operatori del settore.
Ricordiamo, infatti, che dal 1° gennaio 1998, a seguito dell’adeguamento alla normativa comunitaria – e in particolare per evitare che uno stesso prodotto agricolo potesse essere ceduto con due aliquote iva differenti secondo il regime (ordinario o speciale) di determinazione dell’imposta applicato dal cedente – per le cessioni in regime speciale iva ex art. 34 D.P.R. 633/72 di prodotti agricoli e ittici elencati nella Parte I della Tabella A allegata allo stesso decreto, l’Iva si applica con le aliquote proprie dei singoli prodotti, determinati in base all’art. 16, D.P.R. n. 633/1972 e alle Tabelle allegate al decreto stesso, e non più con le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione.
Queste ultime trovano applicazione – sempre a partire dalla stessa data del 1° gennaio 1998 – esclusivamente per la determinazione forfetizzata della detrazione Iva da parte degli operatori economici del settore in sede di liquidazione periodica, e questo a “ristoro” dell’imposta assolta sugli acquisti e sulle importazioni di beni e/o dei servizi necessari per l’esercizio delle attività agricola e di pesca.
Ne consegue che il produttore agricolo diventa debitore d’imposta nei confronti dell’Erario soltanto per la differenza tra l’imposta a debito – liquidata sulla base delle aliquote ordinarie proprie dei prodotti ceduti – e l’imposta a credito determinata forfetariamente mediante l’applicazione delle richiamate percentuali di compensazione corrispondenti agli stessi prodotti.
Ecco, quindi, che l’innalzamento di quelle percentuali di compensazione significa, in definitiva, meno imposta da versare e più risorse per l’attività.
(stefano civitareale)
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