Un collaboratore anziano mi ha comunicato le sue dimissioni tramite lettera raccomandata. Vi chiedo se sono valide le dimissioni comunicate in questo modo perché ho saputo che vi sono state modifiche a questo riguardo. Potrei avere maggiori dettagli?

Il Ministero del Lavoro, con proprio decreto del 15 dicembre 2015, ha definito gli standard e le regole tecniche per la compilazione del modulo per la presentazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali dei rapporti di lavoro.
La norma, entrata in vigore dal 12 marzo 2016, ha fissato un’unica procedura per le comunicazioni delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.
Infatti, il lavoratore non potrà più presentare le dimissioni su un foglio di carta e successivamente convalidarle come previsto dalla riforma “Fornero”, ma dovrà comunicarle, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente, e pertanto il collaboratore dovrà convalidare le dimissioni sull’apposito portale.
La procedura online è stata esclusa per le seguenti tipologie lavorative:

  • le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, nonché le lavoratrici e i lavoratori nei primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento;
  • le lavoratrici e i lavoratori domestici;
  • le lavoratrici e i lavoratori che presentano le dimissioni o la risoluzione consensuale all’interno di un verbale conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette, cioè Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.

(giorgio bacigalupo)

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