Riporto il quesito che mi rivolge un cliente: “ai fini della detrazione fiscale delle spese mediche resta l’obbligo della conservazione dello scontrino fiscale? E se questo non viene stampato, la comunicazione telematica avviene comunque?”

Lo scontrino fiscale “parlante” come documento giustificativo della spesa medica ai fini della detrazione fiscale deve essere conservato dal contribuente fino alla scadenza del termine di accertamento relativo all’anno nella cui dichiarazione la spesa è fatta valere.
Ricordiamo al riguardo che la legge di Stabilità 2016, a decorrere dal periodo di imposta 2016, ha modificato i termini di accertamento come segue:

  • Entro il 31 dicembre del quinto (invece che del quarto) anno successivo a quello di presentazione (quindi entro il 31 dicembre 2022 per i redditi del 2016, da dichiarare nel 2017);
  • Entro il 31 dicembre del settimo (invece che del quinto) anno successivo in caso di presentazione omessa.

Quanto al secondo dubbio sulla comunicazione telematica – evidentemente il riferimento è a quella relativa alle spese sanitarie al sistema Tessera Sanitaria (TS) ai fini della dichiarazione pre-compilata – precisiamo in primo luogo che la mancata stampa (e il conseguente mancato rilascio) dello scontrino fiscale parlante costituisce senza dubbio un’irregolarità per la farmacia dato che lo stesso (ai sensi dell’art. 1, D.P.R 696/96) ha anche e soprattutto la funzione di certificare il corrispettivo, e la sua modalità “parlante” altro non è, a ben guardare, che un species del genus “scontrino fiscale” emesso per l’appunto ai fini dell’imputazione della spesa alla persona che l’ha sostenuta.
Pertanto anche le operazioni effettuate a fronte di scontrini né stampati e né rilasciati devono a rigore essere trasmesse, tant’è che – ai sensi dell’art. 2 del D.M Economia e Finanze del 31/07/2015 – oggetto della comunicazione sono le tutte le spese sanitarie documentate da scontrino e da fattura, a prescindere quindi dalla regolare esecuzione di tutti gli obblighi richiesti (emissione e rilascio).
Naturalmente, poi, in casi del genere il contribuente-cliente della farmacia dovrà avere cura, in sede di dichiarazione pre-compilata, di eliminare dal novero delle spese mediche che vi compare quelle prive di documentazione e questo costituisce una sua precisa responsabilità nei confronti del Fisco.
L’invio da parte della farmacia, del resto, sarebbe la soluzione – come dire – obbligata anche dal punto di vista informatico, considerando che tutti gli applicativi informatici finora verificati operano prelevando direttamente i dati delle operazioni dal gestionale della farmacia, senza distinguere tra scontrini stampati e consegnati, e non.

(stefano civitareale)

 

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