Nonostante sia stata completata la fase degli interpelli laziali con le varie risposte dei concorrenti, sembra  che le assegnazioni siano ancora lontane per la mancata decisione di alcuni ricorsi al Tar Lazio.
Il vostro Studio, secondo quello che abbiamo letto su Facebook, ha impugnato per conto di alcuni concorrenti la graduatoria e quindi potreste fare forse una previsione sui tempi di avvio delle fasi successive agli interpelli.

Purtroppo, o – secondo i punti di vista – per fortuna, Facebook come altri social network sembrano delle “piazze” aperte a chiunque voglia accedervi e dove chiunque può dire tutto quel che vuole.
Per di più, se non sbagliamo, all’interno di queste “piazze” si formano delle “sottoaree” circoscritte a Tizio, Caio e Sempronio e a tutti gli altri che intendono con loro colloquiare, ma nelle quali chi ha interesse può entrare e partecipare soltanto se mostra in sostanza di volersi relazionare con quei gruppi ristretti.
Chi frequenta queste aree d’incontro, però, talvolta – come rileviamo dal quesito – è costretto evidentemente a prendere cognizione delle sciocchezze che può capitare di dover leggere.
E questa da Lei citata è proprio una grande sciocchezza: il nostro Studio non ha infatti impugnato nessuna graduatoria concorsuale, né censurandone i criteri, né lamentando l’errato punteggio attribuito a Rossi o a Bianchi, senza con questo, attenzione, voler minimamente impartire lezioni a nessuno o prendere un solo centimetro di distanza dai colleghi.
Un avvocato ha infatti il pieno diritto di coltivare tutte le iniziative sul piano giudiziario che gli vengano proposte, e non é scritto da nessuna parte che egli debba sempre credere fermamente nelle tesi che afferma, anche perché talora le esigenze del cliente possono essere degne di rispetto e di tutela pur se non pienamente in linea con i convincimenti di chi è chiamato ad assisterlo.
Ma, al pari per la verità anche di qualche altro Studio, il nostro ha scelto sin dall’avvio di tutta questa vicenda – che era peraltro difficile pensare si rivelasse così sofferta e macchinosa, e si trascinasse tanto a lungo che dopo oltre quattro anni siamo a non più di un quarto dell’opera – di affrontarla su un piano generale, rivolgendosi ai concorrenti intesi  come categoria da assistere risolvendo o tentando di risolvere, sotto i profili strettamente giuridici, le questioni più rilevanti di interesse generale insorte via via nel corso del cammino (come ci pare possano attestare ampiamente anche le nostre frequentissime Sediva News sulla materia concorsuale).
Abbiamo quindi circoscritto le iniziative giudiziarie in questo specifico settore alle impugnative di provvedimenti lesivi (secondo noi, naturalmente) degli interessi della generalità dei concorrenti, come ad esempio quelli contrari – direttamente o indirettamente – alla “duplice assegnazione”, che giudichiamo infatti destituiti di fondamento.
Ricorrere invece contro una graduatoria di concorso straordinario, invocandone l’annullamento o anche semplicemente la riformulazione, se può certo soddisfare – in caso di accoglimento – i legittimi interessi del concorrente che abbia proposto l’impugnativa, reca evidentemente un pregiudizio alla generalità dei concorrenti utilmente graduati, se non altro per il rinvio delle assegnazioni definitive che fatalmente ne consegue.
Sarà stata magari una scelta anche di “prestigio” o qualcosa del genere, ma sta di fatto, come accennato, che nessun concorrente da noi assistito ha attaccato una graduatoria come tale, né quella laziale né quella di qualsiasi altra regione, e questo – beninteso – in assenza di qualsiasi accordo o convenzione con chicchessia.
Dovendo tuttavia ora concludere, il problema del Lazio deriva ancor oggi dalla mancata definizione di alcuni ricorsi al Tar proprio contro la graduatoria che i giudici romani, con la massima negligenza, non sembra intendano decidere con la sollecitudine che sarebbe necessaria (è difficile infatti che se ne parli prima dell’estate), tanto più che si tratta di ricorsi che censurano anche i criteri adottati dalla commissione giudicatrice, con il rischio quindi – in caso di accoglimento – di veder travolta  l’intera graduatoria riportando tutto daccapo.
Se a questo aggiungiamo che sono lontani da una decisione anche i ricorsi contro l’istituzione di alcune sedi laziali messe a concorso [quindi incluse tra quelle sub judice], e che le Sezioni del Tar che si devono occupare degli uni e degli altri sono diverse, è chiaro che i tempi di definizione possono ulteriormente allungarsi e rendere così complicato un rapido svolgimento delle fasi successive a quella ormai perfezionata dell’interpello, nonostante il meritorio atteggiamento “decisionista” che stanno mostrando gli uffici regionali.
Ben venga, dunque, un intervento legislativo che, come stiamo vedendo, potrebbe portare da due a sei anni il periodo di efficacia delle graduatorie, oltre che cancellare con un tratto di penna il problema posto sciaguratamente dal Consiglio di Stato sulla “maggiorazione” ai rurali.
Certo è però che neppure il legislatore potrebbe mai risolvere (se non con una non consentita invasione del potere giudiziario…) una vicenda così intrigata, che comprensibilmente può preoccupare gli assegnatari ma anche gli interpellati e/o interpellandi, come quella delle sedi sub judice, che – nel Lazio, come in Lombardia, Puglia, Emilia Romagna e nel Veneto dove addirittura è ancora tutto fermo alla pubblicazione della graduatoria – potrà perciò finire davvero senza grandi sconvolgimenti, quando finirà, soltanto con la definitiva inoppugnabilità di decisioni dei Tar o con le sentenze del Consiglio di Stato, sempreché le une o le altre siano di rigetto.
Diversamente – e peraltro è possibile che qualche pronuncia possa essere di accoglimento dell’originario ricorso del titolare di farmacia – insorgeranno infatti, per le sedi interessate dalla decisione e nel frattempo assegnate provvisoriamente o definitivamente, questioni altrettanto serie anche se di altra natura.
Fino alla decisione conclusiva del relativo giudizio amministrativo, insomma, l’eventuale assegnatario di una di quelle sedi dovrà verosimilmente trattenere il fiato e, secondo le ipotetiche prospettive del ricorso ancora pendente, “guadagnare” la maggior parte possibile dei 180 giorni successivi all’assegnazione definitiva, ove intervenuta, auspicando che nel frattempo quel ricorso venga definito.

(gustavo bacigalupo)

 

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