In un comune di 6800 abitanti siamo ben 3 farmacie istituite prima degli anni 60 ma la mia è stata istituita con il criterio della distanza che allora era di 500m.
Volendo fare un trasferimento dei locali mantenendo ovviamente la zona di competenza mi devo attenere al limite indicato dalla norma originaria, oppure devo rispettare la distanza di 3000m prevista attualmente per le farmacie topografiche? E quando potrà essere riassorbita la mia farmacia?

Trattandosi di un esercizio tuttora certamente soprannumerario, potrà essere riassorbito nel “numero”, ai sensi dell’art. 380 T.U.San., soltanto nel caso – molto ipotetico – di “chiusura di farmacie [una delle altre due, evidentemente] che vengano dichiarate decadute” ovvero per “l’accrescimento della popolazione”, laddove cioè il numero degli abitanti salisse ad almeno 8251 (anche questa parrebbe tuttavia una mera ipotesi).
Fino ad allora, nell’eventualità di uno spostamento dell’esercizio all’interno della sede, la distanza da rispettare dalle altre farmacie sarebbe quella originaria di 500 m. e non quella di 3000 m. introdotta dalla l. 362/91.
È vero che per qualche tempo la giurisprudenza del Consiglio di Stato è stata oscillante su questo punto, ma poi ha finito per prevalere la tesi appena esposta.
In caso di riassorbimento, invece, la distanza da osservare diventerebbe quella ordinaria di 200 m, ma anche in tale evenienza il trasferimento non sarebbe rimesso a scelte “libere” del titolare, dovendo comunque conformarsi anche alle “esigenze degli abitanti della zona” (e soprattutto di quelli della frazione in funzione della quale la farmacia è stata istituita con il criterio demografico) ma altresì, in particolare, a quelle enunciate per la prima volta nell’art. 11 del dl. Crescitalia (“maggiore accessibilità al servizio farmaceutico” per la popolazione, “equa distribuzione sul territorio” delle farmacie, ecc.).
Con tutti i problemi che in questi casi possono nel concreto derivare dall’esercizio dei poteri comunali in una materia caratterizzata, come noto, da un’ampia discrezionalità.

(gustavo bacigalupo)

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