Sta per essere pubblicato in G.U. il decreto ministeriale di attuazione della norma contenuta nella Legge di Stabilità 2016 che ha previsto la tassazione nella misura sostitutiva del 10% delle somme erogate ai lavoratori dipendenti sui premi di produttività.
Rammentiamo che l’importo massimo agevolabile è di € 2.000 annui lordi a favore di dipendenti con reddito dichiarato nel 2015 fino ad € 50.000, che viene elevato ad € 2.500 nel caso in cui si coinvolgano pariteticamente i dipendenti nell’organizzazione del lavoro.
Sono ammesse al beneficio anche le somme erogate sotto forma di partecipazioni agli utili dell’impresa liquidati nell’anno 2016, anche se afferenti l’anno 2015 (“estendendo” così di fatto il beneficio anche a quest’ultimo anno).
L’agevolazione non è tuttavia “automatica”, in quanto è concessa soltanto all’effettivo raggiungimento di un obiettivo di produttività (il Ministero indica 19 parametri di efficienza e qualità, ma possono esserne individuati anche altri di diversa tipologia) previsto da contratti aziendali che devono essere obbligatoriamente depositati alla Direzione Territoriale del Lavoro entro trenta giorni dalla stipula.
I premi possono essere “convertiti” anche in prestazioni di welfare aziendale (ad esempio servizi di assistenza a familiari, pagamento di centri estivi ecc.) e in tal caso non si applica neppure la tassazione sostitutiva del 10%, né la contribuzione Inps, consentendo così di godere appieno dell’agevolazione di Euro 2.000 (o di Euro 2.500 nel caso sopra previsto).
(giorgio bacigalupo)
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