Lavoro subordinato o impresa familiare con il figlio? – QUESITO
Sono una titolare di farmacia e mio figlio si è da poco laureato in
farmacia. Il mio consulente di lavoro mi ha riferito che non posso
assumerlo come un qualsiasi dipendente, ma è necessario creare un impresa
familiare.
Vorrei sapere cosa prevede la legge in questi casi perché preferirei
lasciare come ultima opzione la creazione dell’impresa familiare.

Non comprendiamo francamente le ragioni che Le impedirebbero di inserire
Suo figlio (che certo è maggiore di età) nella farmacia come dipendente,
inquadrandolo ragionevolmente nel livello contrattuale previsto dal vigente
CCNL per le mansioni che andrà a svolgere.
Come però, d’altra parte, neppure cogliamo pienamente – potendo soltanto
intuirle… – le ragioni di una Sua preferenza per il rapporto di lavoro
rispetto a quello di impresa familiare, soprattutto considerando che almeno
generalmente un figlio farmacista è destinato al subentro “generazionale”
nella titolarità della farmacia genitoriale.
In ogni caso, la formazione di un’impresa familiare rappresenta
un’alternativa alla costituzione di un rapporto di lavoro subordinato
sicuramente efficace sotto parecchi profili, compreso quello contributivo,
dato che – sempre presupponendo che nel destino di Suo figlio ci sia anche
la titolarità della farmacia (o il possesso di una quota di essa
opportunamente “trasformata” in impresa sociale) – si eviterebbero in tal
modo inutili o comunque poco proficue “dispersioni” di contributi all’INPS
e si concentrerebbe fin d’ora sull’ENPAF la costituzione del futuro, molto
futuro, trattamento pensionistico.
Si tenga comunque anche presente che la quota attribuita al collaboratore
familiare deve corrispondere proporzionalmente (per quanto sia possibile
rispettare una qualunque proporzionalità…) “alla quantità e qualità del
lavoro prestato” (art. 230-bis c.c.), e senza neppure dimenticare che per
il collaboratore l’attività di lavoro svolta all’interno dell’impresa
familiare deve almeno in astratto rivelarsi sempre continuativa e
prevalente (rispetto ad eventuali altre attività lavorative), ancorché non
esclusiva.
Ricordiamo infine che gli effetti fiscali dell’impresa familiare – in
pratica, la “deduzione” della quota di reddito attribuita al collaboratore
dal complessivo reddito d’impresa del titolare – decorrono dall’anno
successivo a quello di stipula dell’atto dichiarativo (art. 5, comma 2,
T.U.I.R) che però è sufficiente sia redatto prima del rilascio della
titolarità quando questa sia acquisita nel corso dell’anno.

(stefano lucidi)

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