Condanna del farmacista con sentenza non definitiva e procedimento
disciplinare – QUESITO
Quali sono gli obblighi dell’Ordine sul piano disciplinare quando un
iscritto sia stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione e
relative pene accessorie, compresa quella della sospensione dall’albo?

Riproponiamo un argomento già trattato in un paio di circostanze.
Presupponendo che non si tratti di un titolare di farmacia, perché in tale
eventualità il tema dovrebbe sicuramente ampliarsi, qui l’Ordine dei
farmacisti potrà/dovrà subito avviare – sempreché non vi abbia già
provveduto a tempo opportuno, come d’altronde gli era imposto dalla
normativa sugli ordini sanitari – il procedimento disciplinare a carico
dell’iscritto, e però, avendo ad oggetto verosimilmente i medesimi fatti
contestati in sede penale, dovrà/avrebbe dovuto in ogni caso sospendere il
procedimento stesso immediatamente (ricordando tuttavia che la sua
sospensione interrompe comunque il decorso della prescrizione quinquennale
prevista per il perseguimento delle infrazioni di natura deontologica)
perché dalla definizione del giudizio penale può evidentemente dipendere la
decisione del procedimento in sede ordinistica.
Dell’avvio e della sospensione del procedimento il Presidente dell’Ordine
darà/avrebbe dovuto dare comunicazione – anche per questo è opportuno che
il suo avvio e la contestuale sospensione siano subito formalizzati –
all’organo regionale competente (siamo in Calabria) e al Procuratore della
Repubblica.
All’esito del passaggio in giudicato della sentenza, quindi non prima di
allora, l’Ordine (il Consiglio Direttivo) riavvierà pertanto il
procedimento e lo concluderà, tenendo presente che:
– la sentenza irrevocabile di condanna, per la sua piena autorità di cosa
giudicata anche nel giudizio disciplinare, vincola l’Ordine sia per
quanto attiene, come accennato, alla sussistenza del fatto-reato che con
riguardo alla responsabilità dell’iscritto, talché in sostanza il C.D.
può/deve soltanto valutare l’uno e l’altra – anche se tale valutazione
potrebbe rivelarsi molto complicata – sotto l’aspetto deontologico;
– quanto alla sentenza irrevocabile di assoluzione, la sua efficacia di
giudicato sul versante (anche) disciplinare è stata estesa qualche tempo
fa (l. 97/2001), oltre alle ipotesi di assoluzione “perché il fatto non
sussiste” o “perché l’imputato non l’ha commesso”, anche a quella
“perché il fatto non costituisce reato”, mentre, in caso di assoluzione
dell’iscritto per mancanza di dolo, l’Ordine può valutare autonomamente
– perciò qui la valutazione può talora risolversi in un notevole
allargamento degli orizzonti dell’intero giudizio disciplinare – la sua
condotta nella vicenda incriminata, potendo infatti la responsabilità
sussistere in sede deontologica anche per mera colpa;
– tale ultima notazione vale anche sia per il caso di applicazione
dell’amnistia (che estingue il reato ma non esclude naturalmente i
fatti, la riconducibilità all’iscritto e la loro rilevanza sul piano
disciplinare) che nell’ipotesi di indulto o di concessione della grazia,
che non estinguono infatti né il reato né la condanna.
Qualunque sia però l’esito definitivo del giudizio penale, quindi anche
nell’ipotesi di archiviazione, il C.D. (e prima ancora il Presidente)
dell’Ordine sarà appunto tenuto a riprendere il procedimento e portarlo a
conclusione – dandone anche qui comunicazione alla Regione e all’autorità
giudiziaria – con un provvedimento, quale esso sia, ma considerando anche
che la sospensione e/o la radiazione dell’iscritto possono derivare
direttamente, cioè di diritto (v. artt. 42 e 43 del Dpr. 5/4/1950 n. 221),
da provvedimenti del giudice penale, interinali o definitivi, e perciò
anche nel corso del procedimento ordinistico o addirittura ancor prima che
esso sia riavviato, pur se in questo caso specifico la sospensione
dall’albo è stata bensì irrogata come pena accessoria ma anch’essa, al pari
di quella principale, con sentenza ancora non definitiva.
Infine, in caso – ovviamente del tutto ipotetico in questa fattispecie – di
privazione della libertà personale disposta dall’autorità giudiziaria nel
corso di una qualsiasi fase del procedimento penale, la sospensione
dell’iscritto dall’esercizio della professione, quindi dall’Albo, è pure
una conseguenza di diritto [ai sensi del citato art. 43 lett. a)] di cui il
C.D. deve dunque prendere subito atto dichiarandola con propria
deliberazione, e la sospensione durerà (u.c. dello stesso art. 43) “fino a
quando abbia effetto… il provvedimento da cui essa è stata determinata”.
Fermo, s’intende, quanto già detto sulle conseguenze (anche)
sull’iscrizione all’Albo della sentenza definitiva.
(gustavo bacigalupo)

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