Le formalità fiscali nelle vendite online – QUESITO
Vorrei una vs. conferma circa la correttezza di una mia scelta operativa:
l’azienda di consulenza e programmazione del sito online mi fa presente che
la regolarizzazione sul piano tributario non può avvenire con l’emissione
di scontrino fiscale ma solo con fattura o con registrazione dei totali
giornalieri nei corrispettivi.
In farmacia siamo però obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i
dati per i 730 online e vi chiediamo pertanto un parere che possa eliminare
ogni dubbio su ambedue gli aspetti (anche con riferimenti di legge) e da
inoltrare anche all’azienda predetta.
Con la pubblicazione del decreto MEF del 27 ottobre 2015 si è completato
per gli operatori economici (tra cui le farmacie), che cedono beni e/o
servizi tramite il Web (c.d. “commercio elettronico”) a privati
consumatori, il processo di semplificazione introdotto dal D.Lgs.
31/03/2015 n. 42.
In particolare, con il richiamato provvedimento le operazioni in discorso
non soltanto non sono più soggette all’obbligo di emissione della fattura –
come già aveva disposto l’art. 1, comma 1, lett. c) del D.lgs. 42/2015,
inserendo nell’art. 22 del D.P.R. 633/72 il numero 6-ter) per il quale,
appunto, quell’obbligo viene meno anche per le “prestazioni di servizi di
telecomunicazione, di servizi di radiodiffusione e di servizi elettronici
resi a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte
o professione” – ma neppure all’obbligo di certificazione dei corrispettivi
e quindi di rilascio dello scontrino fiscale.
Cessa in definitiva ogni obbligo di certificazione dei corrispettivi per le
operazioni commerciali via internet rese a privati consumatori italiani.
Tuttavia, dobbiamo pur sempre tener conto che l’art. 15, comma 1, lett. c)
del D.P.R. 917/1986, dispone espressamente che “ai fini della detrazione la
spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata
da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della
natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del
destinatario [c.d. scontrino fiscale parlante – n.d.r.]”.
Pertanto, tutti coloro che sostengono spese sanitarie – sia pure via web –
per le quali intendono far valere il diritto alla relativa
deduzione/detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi sono tenuti a
richiedere alla farmacia il rilascio della fattura o dello scontrino
fiscale parlante.
Anche per questo genere di operazioni, dunque, la farmacia: a) non può
rifiutarsi di emettere fattura, ove naturalmente, questa sia richiesta dal
cliente, come noto, non oltre il momento di effettuazione dell’operazione,
ai sensi dell’art. 22, comma 1, D.P.R. 26/10/1972 n. 633; b) in
alternativa, considerata la perfetta equipollenza tra fattura e scontrino
fiscale parlante ai fini della deduzione/detrazione fiscale, può/deve
emettere quest’ultimo, anche qui però se sia il cliente a richiederlo in
luogo della fattura.
Infatti, non c’è dubbio che l’esonero, come ricordato all’inizio,
dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi delle cessioni online non
fa venir meno l’obbligo generale della farmacia – dinanzi alla richiesta
del cliente – di emettere lo scontrino fiscale parlante (beninteso, a meno
che le sia stata invece richiesta espressamente la fattura), dato che
quell’esonero costituisce soltanto una misura di semplificazione motivata
dalle intuibili difficoltà di consegna del documento in questo tipo di
operazioni.
Ma c’è anche un’altra ragione per la quale il rilascio dello scontrino
fiscale parlante in luogo della fattura costituisce una modalità operativa
più agevole.
Come dispongono infatti il D.M. Economia e Finanze del 31/07/2015 ed il
connesso Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate emanato in pari data,
attuativi dell’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 175/2014, le farmacie rientrano
tra i soggetti obbligati alla comunicazione telematica delle spese
sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS).
Oggetto di tali comunicazioni sono i dati relativi alle prestazioni
sanitarie erogate e ai soggetti destinatari delle stesse documentate da
“scontrino, fattura ovvero ricevuta” (All. A – par. 2.1.1 del citato D.M.).
Per inciso le comunicazioni riguardano le prestazioni sanitarie in quanto
tali, indipendentemente dalla tipologia di documento emesso ai fini della
certificazione della spesa e sono finalizzate, come ormai ben sapete, alla
predisposizione del c.d. “730 pre-compilato”.
In ordine a questo adempimento, comunque, la gran parte delle farmacie da
noi assistite ci ha segnalato che, per le attuali modalità operative dei
programmi informatici disponibili per l’effettuazione della comunicazione,
la mancata emissione dello scontrino fiscale parlante, non consentendo la
memorizzazione dell’operazione sul gestionale dell’attività, fa sì che la
stessa non venga ricompresa tra quelle da inviare.
In altri termini, l’“applicativo informatico” provvede a effettuare
l’aggancio automatico ai fini della formazione dei flussi di invio
esclusivamente con i dati dello scontrino emesso dal gestionale, con la
conseguenza che le cessioni di beni/prestazioni di servizi esclusivamente
documentate da fattura siano irrimediabilmente “dimenticate” al momento
della comunicazione.
Di qui la necessità di ordine puramente pratico – anche espresso
dall’associazione di categoria (Cir. 18/01/2016) e perlomeno fino a quando
questo inconveniente tecnico non sarà superato – di emettere anche lo
scontrino fiscale “parlante” nell’ipotesi in cui il cliente chieda
espressamente la fattura ai sensi del richiamato art. 22, comma 1, D.P.R.
633/72.
Concludendo, pur con le semplificazioni introdotte in ordine alla
certificazione dei corrispettivi delle vendite on-line, permane
indubbiamente per la farmacia la necessità di emettere lo scontrino fiscale
parlante non solo, naturalmente, nei casi in cui il cliente faccia
richiesta ai fini della detrazione/deduzione fiscale della spesa soltanto
di questo specifico documento (in luogo della fattura), ma – lo ripetiamo,
allo stato attuale degli applicativi informatici e ai fini della
comunicazione delle spese sanitarie al sistema TS – anche quando egli
chieda espressamente la fattura.
(stefano lucidi)